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geoveloce : 14/12/2021 18:44
Auto ferma in garage: l’obbligo di assicurazione
14 Dicembre 2021 | Autore: Carlos Arija Garcia

Auto ferma in garage: l’obbligo di assicurazione


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Nuova direttiva dell’Unione europea: si può sospendere la copertura Rc purché il proprietario del veicolo lo comunichi. Che succede con bici e monopattini.

L’Unione europea torna a esprimersi sull’eterno «tira e molla» che riguarda l’obbligo dell’assicurazione per l’auto ferma in garage. Una recente direttiva [1] che modifica un’altra risalente al 2009 [2] chiarisce, sulla base di quanto disposto finora dalla Corte di Giustizia Ue, che la polizza Rc auto deve essere stipulata «ogni qualvolta un veicolo venga utilizzato conforme alla sua abituale funzione di mezzo pubblico».

Ciò significa che l’obbligo scaturisce dall’uso della macchina e non dal luogo in cui viene utilizzata e nemmeno dal fatto che la macchina resti ferma o sia in movimento. Il che contrasta con quanto stabilito non tanto tempo fa in Italia dalla Cassazione, che aveva esteso l’obbligo assicurativo alle auto tenute ferme in garage e, in generale, in tutte le aree private [3].

Un aspetto importante da segnalare di questa direttiva (che dovrà essere recepita e applicata entro il 23 dicembre 2023) è che, grazie ad alcune deroghe, rimane la possibilità di sospendere la copertura assicurativa nonostante sia stato esteso l’obbligo di stipulare la polizza nelle aree private. Una di queste deroghe, ad esempio, interessa i veicoli che sono stati ritirati temporaneamente dalla circolazione perché non vengono utilizzati per lunghi periodi. Può essere il caso di chi ha due auto, si trasferisce in un’altra città per diversi mesi ed usa solo una delle due macchine, lasciando l’altra ferma in garage.

Tuttavia – precisa la direttiva – tale deroga è applicabile solo se lo Stato membro (in questo caso, l’Italia), prevede forme di pubblicità dell’inutilizzo. Tradotto in parole semplici: che il proprietario dell’auto comunichi che il mezzo rimarrà fermo per il periodo di tempo in cui intende sospendere la copertura assicurativa.

Da ciò si desume, quindi, che non sarà consentito lasciar scadere una polizza Rc auto e tenere la macchina ferma in garage senza dire niente a nessuno.

L’altro vincolo posto dalla direttiva europea è che lo Stato membro preveda un fondo di garanzia per i risarcimenti nel caso in cui il proprietario del veicolo lo utilizzi senza copertura Rc. A tal proposito, c’è da ricordare che in Italia la circolazione con un veicolo che ha l’assicurazione sospesa equivale a quella di un veicolo senza assicurazione e che i danni provocati da queste auto sono coperti dal Fondo vittime della strada. Quindi, almeno da questo punto di vista, si potrebbe dire che siamo a posto.

In sintesi: una volta recepita la direttiva europea, nulla vieterà di sospendere la copertura assicurativa della macchina ferma in garage sempre che il proprietario comunichi che ha intenzione di non utilizzare quel veicolo per un determinato periodo di tempo.

Bruxelles ha dato indicazioni anche sugli indennizzi che riguardano gli incidenti accaduti all’estero, chiedendo un ritocco dei massimali minimi in caso di danni a persone, cioè:

450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone lese;
oppure 1.300.000 euro per persona lesa.
Quest’ultima cifra (1.300.000 euro per sinistro) viene segnalata come massimale minimo per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone ferite.

Infine, per quanto riguarda i mezzi alternativi come biciclette elettriche, monopattini elettrici e simili, la direttiva Ue non ritiene opportuno imporre l’obbligo assicurativo. «I veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di “veicolo” (biciclette e monopattini sono considerati velocipedi, ndr.) dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia – si legge in questo nuovo provvedimento comunitario –, nessuna disposizione di tale direttiva dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, a condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di “veicolo” e per la quale, conseguentemente, la direttiva non impone tale assicurazione né dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere, nel rispettivo diritto nazionale, che le vittime di incidenti causati da qualsiasi altra attrezzatura a motore abbiano accesso all’organismo incaricato del risarcimento dello Stato membro».

Che cosa vuol dire questo paragrafo della direttiva? Che, a priori, l’Europa non chiede l’obbligo assicurativo per monopattini o bici elettriche ma lascia ai singoli Stati membri la facoltà di introdurre questo vincolo. In altre parole, l’Italia potrebbe decidere autonomamente di introdurre l’obbligo della polizza sulla responsabilità civile per bici e monopattini dotati di motore.

Allo stesso modo, conclude la direttiva, gli Stati membri devono avere la facoltà di decidere «che, qualora una persona residente sul loro territorio sia una persona lesa a seguito di un incidente causato da una qualsiasi altra attrezzatura a motore in un altro Stato membro nel quale l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli non è richiesta per tale attrezzatura a motore, la persona residente abbia accesso all’organismo incaricato del risarcimento». Significa che, ad esempio, il cittadino residente in Italia viene investito e ferito da un monopattino elettrico in Francia, deve avere il diritto a chiedere il risarcimento anche se in entrambi i Paesi non c’è l’obbligo di assicurazione per monopattini e bici elettriche.

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note
[1] Direttiva Ue n. 2021/2118.

[2] Direttiva 2009/103/CE.

[3] Cass. sent. n. 21983/2021.

Autore immagine: canva.com/

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