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Klaudio : 9/3/2006 10:33
Le innumerevoli multe che ricevo quotidianamente mi richiedono di comunicare entro 30 giorni dalla notifica i dati del conducente pena la sanzione accessoria ecc, ecc...

Ma non capisco perchè 30 giorni dalla notifica, se ho tempo 60 gg per presentare ricorso.

Mi sembra di ricordare che la legge diceva 30 gg dalla chiusura della pratica.

Qualcuno, magari un Gabri qualunque, ne sa di piu?
CavalcaLaNebbia : 9/3/2006 10:42
Citazione:


Klaudio ha scritto:
Le innumerevoli multe che ricevo quotidianamente



...ehm... quotidianamente? :-o

Comunque, esistono due tipi di ricorsi, uno entro 60gg e un altro entro 30gg... non ho mai capito la differenza...

Citazione:


(fonte: http://www.comune.jesi.an.it/difensorecivico/sanzioni.php)

Se si decide di non pagare la sanzione e di proporre ricorso

Contro il verbale di contestazione immediata o l'avviso di accertamento notificato può, in alternativa, essere proposto:
1) ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica;
2) ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Il ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale o dell'avviso.
Deve essere presentato all'ufficio o al comando dell'agente che ha accertato la violazione al codice della strada oppure inviato agli stessi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ufficio competente provvede a trasmettere il ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, che ne hanno fatto richiesta, entro ulteriori 90 giorni emette:

* ordinanza motivati di archiviazione degli atti;
* ordinanza - ingiunzione di pagamento.

In questo secondo caso, il trasgressore non può più usufruire delle riduzioni previste per legge, ma è tenuto al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo della sanzione, maggiorata della spese relative al procedimento.

L'ordinanza - ingiunzione sarà notificata all'interessato, che entro 30 giorni può:

* provvedere al pagamento
* proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, chiedendo la sospensione dell'ordinanza.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa pecuniaria

Il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione, dalla notifica del verbale o dell'avviso oppure dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione emessa dal Prefetto.
Il ricorso è compilato in carta libera e deve contenere tutti i dati relativi alla violazione e le specifiche motivazioni.
Dovrà essere depositato, (cioè portato a mano), personalmente dall'interessato con documento di identità o facendosi rappresentare da un legale, presso gli uffici del Giudice di Pace (recentemente la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili anche ricorsi inviati per raccomandata).
Se questi respinge il ricorso, fatta salva la discrezionalità del giudice stesso nel determinare la sanzione, l'ammenda seguirà l'iter procedurale previsto per chi non paga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Il provvedimento del Giudice di Pace può essere, comunque, impugnato in Cassazione

ilgabri : 14/3/2006 16:55
Citazione:


CavalcaLaNebbia ha scritto:

Comunque, esistono due tipi di ricorsi, uno entro 60gg e un altro entro 30gg... non ho mai capito la differenza...




Sbagliato... la fonte che hai citato non è aggiornata, anche il termine utile per il ricorso al Giudice di Pace ora è stato portato a 60 giorni... :-D (vedi art.204 bis C.d.S.)

x Klaudio: il termine si riferisce all'obbligo di presentare i documenti mancanti (art.180 C.d.S.) o la patente di guida per la decurtazione dei punti (art.126 bis C.d.S.), ed è espressamente previsto dai rispettivi articoli.

Non ci si inventa nulla, NOI... è chi fa le leggi che cerca sempre di mettere a dura prova la nostra memoria... :-D :-D :-D :-D

ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ;-)


P.S.: 30 gg. dalla notifica, ovvero da quando ricevi materialmente copia del verbale (o da quando ti fermano se l'infrazione te la contestano su strada) ... :-P



[ Modificato da ilGabri il 14/3/2006 18:10 ]
CavalcaLaNebbia : 16/3/2006 18:02
Grande ilGabri, sei un punto di riferimento al pari dei banditmeccanici! ;-)

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