Sociale & dintorni : Forum : Bandit.it - Suzuki Bandit GSF: the smart side of the road
the smart side of the road
Login

logan411 : 8/6/2010 15:34
Copio e incollo un thread che ho scritto su un altro forum, che a quanto pare è stato utile a molti. Nella speranza che altri possano utilizzarlo. PS: non sono sicuro che la sezione sia giusta, nal caso mi indicate qual'è che non l'ho trovata? Grazie.





Questo thread ha il solo scopo di chiarire le modalità e i documenti necessari a cambiare compagnia assicurativa o a stipulare una nuova copertura. Giusto per dipanare un po’ la nebbia, magari può essere utile qualche dritta prima di staccare un assegno spesso di notevole entità.

Un paio di regole fondamentali e valide per molte altre trattative commerciali sono:
- Fatevi sempre mettere tutto per iscritto, i preventivi hanno una scadenza, controllate che sia indicata.
- Tenete sempre a portata di mano i documenti necessari per fare un preventivo, ossia un vostro documento di identità valido, il libretto della moto, l’attestato di rischio in originale, l’eventuale permesso di soggiorno, il provvisorio del trasferimento di proprietà rilasciato dall’agenzia di pratiche auto se la moto è usata (li vedremo uno per uno).
- Fatevi fare più preventivi, e fatevi rilasciare le condizioni contrattuali per ogni compagnia.
- Ricordate che le telefoniche e le online hanno spesso un nome che ricorda la compagnia di appartenenza (Zurich – Zurich Connect, Generali – Genertel ecc…), ma hanno condizioni contrattuali differenti rispetto alle agenzie tradizionali, procuratevene copia per fare confronti.
- Controllate la correttezza dei dati inseriti, spesso valori di poco conto influiscono notevolmente sul premio.
- Se utilizzate servizi online o telefonici ricordate che il preventivo fatto fare a distanza e accettato da voi col pagamento va controllato dalla compagnia prima che quest’ultima vi invii via posta il contrassegno, quindi siate precisi nel fornire i dati richiesti pena la modifica anche notevole del premio pattuito e conseguente perdita di tempo in caso di non accettazione. Magari faxare i documenti indicati sopra taglia la testa al toro.
- Le polizze con franchigie e scoperti maggiori costano meno ma vi espongono maggiormente al rischio al quale sono agganciate. Controllate sempre che i preventivi abbiano pari condizioni, una polizza senza franchigie vale di più di una con franchigie.

CASO 1: SE CAMBIATE COMPAGNIA:
Nel caso cambiaste compagnia questo vuol dire che eravate precedentemente assicurati con qualcuno. E’ difficile che diano problemi, però la legge prevede che venga data disdetta alla compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale. Di fatto le compagnie inviano al vostro domicilio l’attestato di rischio almeno un mese prima. In questo caso, non sono validi i 15 giorni di copertura extra dopo la scadenza, quelli valgono solo se rimanete con la stessa compagnia, quindi muovetevi per tempo ed informatevi prima.

I documenti necessari:
- Il libretto della moto, potete anche portarne una fotocopia, che però sia leggibile e presenti anche il retro del libretto dove si legge il proprietario.
- Il documenti di identità: la patente va bene, ma la Carta di Identità è meglio, l’importate è che sia valido.
- Il permesso di soggiorno: valido, aggiornato e leggibile. Quindi quando lo fotocopiate accertatevi che si veda la foto
- L’attestato di rischio: è l’unico documento originale richiesto. Riporta gli ultimi 5 anni di assicurazione più l’anno corrente, i relativi sinistri e la classe di merito. Attenzione, troverete indicata anche la classe di merito della compagnia (classe interna), che vale solo per quella compagnia mentre la CU è quella che tutte le altre compagnie utilizzano per farvi polizze/preventivi. Quindi se per qualche agevolazione avete ottenuto una classe di merito interna più bassa rispetto alla CU, per le altre compagnie sarà quest’ultima ad essere utilizzata.

CASO 2; PRIMA ASSICURAZIONE:
In questo caso non fa differenza se la moto è nuova o usata (voltura al PRA o prima immatricolazione). Anche in questo caso i documenti da portare con voi saranno gli stessi del caso 1, con una eccezione: l’attestato di rischio.
Se assicurate un ciclomotore/motociclo per la prima volta non avrete l’attestato di rischio. In questo caso la classe di partenza è la 14. Molte compagnie offrono particolari agevolazioni nel caso siate già clienti ad esempio con una vettura, o se stipulate una copertura collegata (ad esempio una infortuni). Ma queste formule vi faranno risparmiare in virtù del fatto che la compagnia applicherà come da legge la classe 14, ma tarifferà culla classe interna che sarà probabilmente inferiore. Se ad esempio siete clienti auto, e alla stipula vi viene assegnata la classe 8, non vuol dire che siete titolari della classe 8, ma che pagate come se foste in ottava anche se in realtà siete in 14. Controllate il contratto, deve indicare entrambe le categorie.
Purtroppo se l’anno successivo vorrete cambiare compagnia ricordatevi di indicare la classe UNIVERSALE e non quella interna.

IL DECRETO BERSANI:
Il Bersani prevede che possiate utilizzare la classe di merito di un vostro familiare o convivente che sia nello stesso vostro stato di famiglia. Quindi se vostro padre o vostro fratello hanno maturato una classe migliore della 14 di ingresso è vostro diritto farvi stampare un duplicato dell’attestato di rischio dalla compagnia dove sono assicurati, e con quello potrete stipulare una polizza con la classe indicata. Non è necessario utilizzare la stessa compagnia di provenienza.
Per usufruire di questa opportunità (portabilità della classe di merito) bisogna che la moto sia di recente acquisizione, non importa se nuova o usata, ma dovrete dimostrare di aver fatto da poco un trasferimento di proprietà.
Non è possibile utilizzare le classi di merito delle auto su una polizza moto e viceversa.
La moto deve essere intestata a persona fisica.


Per entrambi i casi valgono le seguenti regole generali:

Informazioni da fornire: la maggior parte vi verranno richieste. Eventualmente guidasse la moto più di una persona indicatelo, e portate una copia del suo documento con voi. Il preventivo fatto va controllato attentamente, in modo da poterlo correggere subito ed evitare perdite di tempo. Controllate gli scoperti e le franchigie, fatevi indicare il costo di ogni garanzia separata dalla RCA, in modo da poter poi confrontare altri preventivi anche solo per il furto ad esempio.
Fatevi spiegare dall’agente ogni garanzia come funziona oltre che quanto costa, e prendete sempre tutti i riferimenti dell’agente stesso e dell’agenzia, sono utili perché in caso di bisogno potrete contattarli direttamente e farvi spiegare per bene cosa fare (ad esempio in caso di una constatazione amichevole da compilare). Fate lo stesso nel caso utilizziate un call-center.

Ora, se il preventivo vi soddisfa, ossia ha un premio adeguato, garanzie buone e condizioni vantaggiose, allora potrete addirittura stipulare da subito il contratto controllando che la data di copertura sia quella di scadenza della precedente polizza. Spesso conviene se sono in atto cambi tariffari, purtroppo difficilmente le tariffe scendono quindi se possibile e siete certi che sia l’offerta migliore confermate direttamente, eviterete corse all’ultimo momento che vi metterebbero in difficoltà.

Cosa fare se mancano alcuni documenti:
La legge prevede che anche se non sono presenti tutti i documenti in originale possiate comunque stipulare la vostra copertura. Se ad esempio non vi è arrivato l’attestato di rischio al domicilio, dovrete richiederne un duplicato alla precedente compagnia, se possibile chiedete che vi venga anticipato via fax.
In questo caso in agenzia sono presenti moduli prestampati di dichiarazione sostitutiva che vi permettono di assicurarvi impegnandovi a consegnare tutti i documenti entro 60 giorni dalla copertura (DPR 28-12-2000 n 445 Artt 46 e 47).

Sono moltissimi i parametri che determinano la tariffa, tra questi i più comuni sono
- La cilindrata della moto
- I kw della moto
- Il luogo di residenza/domicilio
- L’età dell’intestatario/contraente
- Gli anni di patente
- La professione

Passiamo alle garanzie richieste in generale per le moto:

La Responsabilità Civile Auto (RCA) è obbligatoria, non tiene indenni voi, ma vi solleva dall’onere del risarcimento di terzi da voi danneggiati. Il massimale minimo di legge al momento è di 774.686,00 euro, ma dal 31/12/2009 diventerà di 3.000.000 di euro.
Potrebbero separare anche la Responsabilità verso i trasportati (il vostro passeggero), va indicata la presenza o meno di questa garanzia ed eventualmente quantificato il premio relativo, porre particolare attenzione ai ciclomotori (50 cc, oltre i 50 cc sono motocicli) con targa nuova nella fattispecie.

Furto/Incendio: fa parte delle garanzie opzionali non obbligatorie e segue il valore del mezzo, la provincia e alcune altre caratteristiche come potenza, casa costruttrice ecc…
Il 99% del valore della garanzia è data dal furto, l’Incendio (che in genere non ha scoperti ne franchigie) ha un costo molto inferiore rispetto al Furto. Entro i primi 6 mesi dall’acquisto di un mezzo nuovo, non c’è svalutazione dello stesso e viene risarcito per intero il valore d’acquisto.

Assistenza stradale: Si tratta di convenzioni che la compagnia stipula con società di soccorso stradale (EuropAssistance ad esempio) che consentono di contattare un numero verde per ottenere soccorso stradale. Vale sia per i sinistri, sia per i guasti. Quindi dalla batteria che si scarica alla gomma che si fora. Le condizioni sono molto variabili e spesso sono previsti diversi livelli di copertura. Se vi recate spesso all’estero o fate giri anche solo in svizzera ad esempio è il caso di munirsi di adeguata copertura.

Tutela legale: Si tratta di una copertura aggiuntiva che vi solleva dalla spesa di un legale entro un determinato massimale per la tutela dei vostri diritti a seguito di un sinistro. Le condizioni sono importanti ed un massimale minimo consigliato è di 10.000 euro. Ci sono procedure ben precise per l’attivazione della garanzia, leggete attentamente le condizioni o rivolgetevi all’agenzia (meglio). E’ possibile che il legale possa essere un professionista di vostra fiducia. Personalmente trovo questa garanzia indispensabile.

Infortuni del conducente: Si tratta di una assicurazione contro gli infortuni che tutela chi conduce la moto e sia vittima di sinistro anche se da lui provocato. In pratica se avete ragione al 100% e qualche disgraziato dovesse farvi male alla guida del proprio mezzo, l’assicurazione risarcirà sia i danni materiali del vostro veicolo, sia i danni personali. Se in caso contrario avete torto e doveste farvi male, in base alla invalidità permanente accertata (dal medico legale) vi verrà corrisposto l’equivalente indennizzo. Altre garanzie associate possono essere le diarie da ricovero e convalescenza piuttosto che i rimborsi per le spese di cura.
Attenzione alle franchigie per questo tipo di copertura, spesso sono elevate per i motocicli, pretendete che vi vengano indicate.

Sfatiamo qualche mito:

Se c’è un sinistro in corso, si può comunque cambiare assicurazione, si verrà comunque risarciti (o verrà risarcito il danneggiato) perché l’importante è che il sinistro sia avvenuto durante il periodo di copertura, quindi siete tutelati dalla legge che abbiate rinnovato o meno presso la stessa compagnia.

Gli attestati di rischio vengono inviati presso il domicilio del cliente almeno un mese prima della scadenza contrattuale. Vengono inviati dalla direzione, non dall’agente, che però può farvene copia.

I duplicati degli attestati di rischio spesso possono essere stampati direttamente dall’agenzia, così non fosse, la legge prevede un termine di 15 giorni da quando avete effettuato richiesta (scritta, è meglio) entro il quale ne riceverete duplicato presso il vostro domicilio.

Dal 2007 vide il regime di indennizzo diretto, ossia per i sinistri per i quali è stata fatta regolare denuncia le operazioni di perizia e risarcimento competono alla vostra assicurazione. La disciplina è molto più articolata, ma vi basti sapere che non è necessario rivolgersi immediatamente ad un legale, ma conviene aspettare risposta della compagnia e poi chiedere l’attivazione della tutela legale per avvalersi di un consulto professionale e ottenere il risarcimento.

Non è possibile interrompere un contratto assicurativo alla scadenza semestrale, e la diminuzione di classe si applica alla scadenza annuale se non ci sono stati sinistri. Se quindi fate un contratto semestrale il 1 gennaio, non vuol dire che scade il 1 luglio, il contratto è sempre annuale, è la compagnia che propone un frazionamento diverso (e potrebbero applicare anche percentuali che aumentano il premio nel caso), la scadenza del 1 luglio è una rata semestrale che va pagata, e non viene emesso attestato di rischio.

Quando la polizza scade sono previsti 15 giorni di copertura oltre la scadenza se si tratta di rata semestrale (o quadrimestrale o altro, insomma quando il contratto non è in scadenza), o di rinnovo annuale presso la stessa compagnia. Se invece cambiate compagnia allora non sono previsti i 15 giorni di copertura oltre la scadenza.

Normative:

Dal 2007 è in vigore la legge Bersani che ha aperto nuove prospettive alla concorrenza, e liberalizzato alcuni aspetti del mercato assicurativo.

[url]http://www.altalex.com/index.php?idnot=34368[/url]

Glossario

[url]http://www.ania.it:8080/glossario/[/url]


Spero che queste informazioni vi possano essere d'aiuto.

Eventuali bestialità od omissioni non esitate a censurarle e/o correggerle.

Logan

Risposta rapida