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Tod : 15/5/2008 8:19
La Corte di Cassazione ha sentenziato che vale il fermo amministrativo del veicolo anche in caso di usura naturale della targa, non derivante quindi da atto volontario come ad esempio la contraffazione.

Si ritiene utile segnalare la sentenza n. 2214 del 30 gennaio 2008 della Corte di Cassazione, con la quale la suprema corte ha affermato che il fermo amministrativo del veicolo va comunque applicato in presenza di targa non rispondente ai requisiti previsti del nuovo Codice della Strada, nella fattispecie la mancanza della rinfrangenza derivante da motivi di usura e non solo nell’ipotesi di contraffazione della targa.

L’art. 100 del nuovo Codice della Strada stabilisce infatti che per qualsiasi violazione a questa norma è previsto il ritiro della targa cui consegue il fermo amministrativo del veicolo; nel caso di cui alla sentenza in oggetto, la “violazione” tuttavia deriva solo da un’usura della targa e non da un fatto volontario com’è la contraffazione.

Sentenza n. 2214/2008
deposito del 30 gennaio 2008

Fatto e diritto
Il Prefetto di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 23 marzo 2004
del Giudice di Pace di Feltre con cui era stata accolta l’opposizione proposta da A.M. avverso il
verbale di contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito del
ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che il fermo amministrativo del veicolo opera soltanto nell’ipotesi di
contraffazione della targa prevista dall’art. 100 co. 15, che fa riferimento al precedente co. 12, e
non pure nel caso di violazione di cui al comma 13, contestata all’opponente per essere stata la
targa ritirata perché priva delle caratteristiche di rifrangenza in quanto usurata.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di
accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in
giudizio al posto del Ministero dell’Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare
l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) è stato sanato
dalla condotta processuale tenuta dall’Avvocatura dello Stato la quale, pure avendo proposto il
ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all’irregolarità del
contraddittorio (SU. 3117/2006).
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100
quindicesimo comma e 216 codice della strada, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, censura la
sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista
soltanto nel caso di contraffazione della targa (art. 100 commi 12 e 15 cod. strada) e non pure
nell’ipotesi contestata all’opponente di targa non rifrangente (art. 100 comma 13 cod. strada),
perché usurata.
Il motivo va accolto.
Ai sensi dell’art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il
fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni
caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede
che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa
non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti
commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono
avere caratteristiche rifrangenti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto,
ai sensi dell’art. dell’art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma
anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché
usurate.
la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito
ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: deve essere rigettata l’opposizione proposta da Andrea Mrak.
Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dell’opponente, risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione proposta da Andrea Mrak.
Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase
che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a
debito.
libido : 15/5/2008 8:43
è scandolosa questa sentenza della corte di cassazione :-x












soltanto 400 euro di onorari per l'avvocato :-D :-D
Gunny : 15/5/2008 8:54
Tod,
Citazione:

La Corte di Cassazione ha sentenziato che vale il fermo amministrativo del veicolo anche in caso di usura naturale della targa, non derivante quindi da atto volontario come ad esempio la contraffazione.


Mi sembra una buona cosa, anche se di targhe usurate per "cause naturali" non ne ho mai viste ;-) in compenso ho visto macchine quasi nuove con già la targa illeggibile per usura.... ma con cosa ca#zo le lavano le targhe, con la carta vetrata? :-P
Miki : 15/5/2008 9:02
Visto l'argomento interessante, ho spostato in quesiti legali ed assicurativi ;-)
Scorpion66 : 15/5/2008 14:27
fatti salvi rari difetti di fabbricazione delle targhe non ne ho mai vista una usurata al punto di non essere leggibile.
Giuspe : 15/5/2008 14:39
In effetti, negli ultimi tempi vedo una gran quantità di auto con targhe sbiadite e non rifrangenti...
...come se ci avessero passato un lieve strato di spray bianco.

Domandina a tal proposito...visto che ho una piccola parte della targa che non è rifrangente...
Tempo fa si ruppe il portatarga e la stessa finiì tra la ruota ed il paragango posteriore, consumandosi un pochettino (è uscito il metallo lucido)
in un punto tra due numeri.
Ho ripristinato il bianco con un semplice pennarello bianco che ovviamente non è riflettente...comunque i numeri sono visibili ed identificabili anche di notte.
Appena torno a casa...metto una foto, intanto gradirei un parere sull'eventualità di sostituirla per usura.

Sapete dirmi quanto costa e quanto tempo ci vuole per ottenerne un'altra?
NatZan : 15/5/2008 16:24
Giuspe,
Citazione:

In effetti, negli ultimi tempi vedo una gran quantità di auto con targhe sbiadite e non rifrangenti...
...come se ci avessero passato un lieve strato di spray bianco.

Domandina a tal proposito...visto che ho una piccola parte della targa che non è rifrangente...
Tempo fa si ruppe il portatarga e la stessa finiì tra la ruota ed il paragango posteriore, consumandosi un pochettino (è uscito il metallo lucido)
in un punto tra due numeri.
Ho ripristinato il bianco con un semplice pennarello bianco che ovviamente non è riflettente...comunque i numeri sono visibili ed identificabili anche di notte.
Appena torno a casa...metto una foto, intanto gradirei un parere sull'eventualità di sostituirla per usura.

Sapete dirmi quanto costa e quanto tempo ci vuole per ottenerne un'altra?


stessa situazione mia....
bandit600s02 : 15/5/2008 19:21
a Modena se fai tutto da solo giri motorizazzione ecc.. credo 130-120 evron se fai fare ad agenzia 180 evron , per i tempi non so.
TeddyBear : 15/5/2008 20:29
anche io stesso problema di giuspe....
prima o poi la dovro' rifare...

bella l'idea di avere un b4 '95 con le nuove targhe! :-D
metodica : 16/10/2008 8:20
E' questo che mi fa andare inbestia.
Io dico la targa del mio b4 è usurata, e non sono stato io ad usurarla. Pago il bollo? Faccio la revisione?? Sono in regola, che cavolo significa che devo pagare 120-130 euro per fare rifare la targa... Dovrebbe essere gratuito, no? Se fosse per me la targa la toglierei proprio, perchè antiestetica, figuriamoci se vado a pagare 130 euro perchè è usurata. E poi si lamentano. Posso capire un contributo di 10 euro-20 euro massimo massimo, ma 130 euro assolutamente no. IMHO ovviamente
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