Quesiti legali e assicurativi : Forum : Bandit.it - Suzuki Bandit GSF: the smart side of the road
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BandiCO : 30/6/2009 9:18
Ieri sera tra motociclisti tipica discussione da bar senza arrivare a un risposta certa,essendo come detto da bar il "Manetta" è il suo posto.
Rapido:vi risulta che in moto basta essere trovati al di sopra dei famigerati 0.5 mg/l e la nostra amata cavalcatura va all'asta o la legge è la stessa per le 2 e le 4 ruote(ovvero veicolo all'asta solo se si super di tre volte il limite consentito)?
Qualcuno,spero non per esperienza diretta,ha la soluzione?
G-Spot : 30/6/2009 9:34
non mi risula ci siano differenze per alcun mezzo circolante ...
Citazione:

Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o
di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’articolo
240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato
in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in
precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La
procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al
comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di
cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in
composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo,
in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e
2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I
fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’art.32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell’art.187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede
comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c),
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con
l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni
del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo
I, Sezione II, del Titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via
cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica
di cui al comma 8.
ticolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



se vuoi attingere an un prontuario con i riferimenti di comportamento generali LinkaggiO ed esplora l'articolo 186 ...
G-Spot : 30/6/2009 9:35
ops ... sorry ! ho incollato l'intero articolo, scusate
Miki : 30/6/2009 9:35
Sposto in quesiti legali e assicurativi :-)
ilgabri : 6/7/2009 9:19
Spiacente, ma...


Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
...
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“(a).


ne consegue che, essendo la guida in stato di ebbrezza una violazione di natura penale, il motociclo viene sottoposto a confisca anche se si supera di poco il limite di 0,5 g/l.

Ciao!! ;-)
BandiCO : 6/7/2009 10:10
Navigando nell'ignoranza rispetto ai cavillosi termini tecnici:confisca=va all'asta?

Cioè:una media o poco piu' e saluto la mia moto per un "x" tempo o per sempre?

P.s.:mi scuso in ritardo per aver cannato in pieno il luogo di questa discussione.
Kiki : 6/7/2009 13:31
BANDICO,
Citazione:

confisca=va all'asta


BANDICO,
Citazione:

Cioè:una media o poco piu' e saluto la mia moto per sempre



;-)
BandiCO : 6/7/2009 14:29
La sottilissima differenza dell'eliminare i punti di interrogativi dalle mie domande non fa certo piacere ma ho trovato la risposta molto elegante,brava Kiki.

'Sti cavoli ragazzi,in zona Como-provincia sembrano davvero in forma col test quando vieni fermato:gia' tre macchine di amici all'asta.
sps : 7/7/2009 14:48
mettiamo che io beva un paio di medie... aspetto qualche ora... come faccio ad essere sicuro di essere a posto per l'alcooltest (ovviamente senza comprarmene uno, anche perchè quelli portatili e a basso costo sono veramente poco affidabili...)
G-Spot : 7/7/2009 14:51
sps,
Citazione:

come faccio ad essere sicuro di essere a posto per l'alcooltest


mai ! valgono solo quelli delle forze e gli esami dell'ospedale ... il resto e' nullo ...
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