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G-Spot : 18/11/2013 15:31
ho incrociato sul sito asaps.it (LinkaggiO)
ci dui riporto :
Citazione:

... No all’applicazione degli interessi semestrali del 10% alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. La cartella esattoriale che dovesse contenere la maggiorazione è nulla. Parola dell’Avvocatura dello Stato che riprende una pronuncia emessa dalla Corte di cassazione nell’ormai lontano 2007 (in allegato), troppo poco conosciuta e applicata. ...
... La pronuncia della Cassazione
A tagliare la testa al toro, però, è arrivata nel 2007 la ’negletta’ pronuncia della Corte di cassazione, sentenza 3701/2007, che ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per in frazioni in materia di circolazione stradale.

Nella decisione, infatti, i giudici di Piazza Cavour osservano quanto segue: “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace”, in quel caso di Benevento, che, infatti, aveva annullato la cartella esattoriale per 852 euro.

E siccome da parte del Supremo collegio non si registrano cambi di fronte, l’Avvocatura conclude: “Allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.

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