Tuning...aspetti legali e assicurativi : Quesiti legali e assicurativi : Forum : Bandit.it - Suzuki Bandit GSF: the smart side of the road
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Bender : 30/6/2008 11:26
Giusto x curiosita' e conferma...
Sostituendo le carene con altre in Vtr o odattate da altri modelli??..non si puo' fare!!
...e cambiando la strumentazione??..o il faro anteriore??..si puo' fare!!(sempre omologate ma non x il mezzo specifico)
O detto una caxxata?? 8-)
Giuspe : 30/6/2008 12:35
C'è da chiarire una cosa...

La sostituzione di frecce, specchi, portatarga, carene, manubrio, etc... non omologati,
in caso di contestazione, è prevista la sola sanzione amministrativa, senza l'obbligo di revisione. ;-)

L'obbligo di revisione e ritiro della carta di circolazione, si applicano solo nei casi citati nell'art.78,
dove (ricordando a memoria) si parla di "modifiche strutturali al telaio" oppure al motore... (i dispositivi silenziatori non fanno parte del motore! ;-))

L'art. 72 parla chiaro (vabbè...all'italiana :roll: ) sulle omologazioni e nell'ultimo comma sulla relativa sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.

Il ritiro del libretto e l'obbligo di revisione, in caso di frecce, specchi, carene, scarichi...non è previsto.
Ho vinto un ricorso (terminale arrow non omologato), dopo aver studiato un pò...
NatZan : 30/6/2008 13:30
art. 78
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.





Art. 71

Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,26. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 143,19 a euro 572,76.





art. 72.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (1)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (1)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.





il regolamento:

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (ARTT. 71-74 C.S.)

Art. 227. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 71 C.s.).

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell' appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

.

Appendice V

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE V
ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)



A - Masse, dimensioni ed allestimenti

a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni

a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva

a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva

a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale

a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli

a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) (Omissis).

H - Varie

a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Vedi il d.m. 25 marzo 1996, n. 326.





dall'appendice si evince che il posizionamento della targa fa parte "... delle caratteristiche costruttive soggette di accertamento..." e che quindi alla loro variazione può essere contestato l'art. 78 con ritiro della carta di circolazione...


per gli scarichi c'è una normativa a parte.
appendici
Rollyzan : 30/6/2008 14:42
rederik,
Citazione:

Praticamente non si può fare (quasi) un benemerito caxxo! :-(



non mi sembra una novità, è una cosa che è stata sottolineata piu volte.
Giuspe : 30/6/2008 16:10
La questione è ingarbugliata e le interpretazioni sono varie...

Citazione:

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova


L'art. 78 nella parte sanzionatoria (comma 3 e 4) parla specificatamente di telaio modificato e "caratteristice indicate nel certificato di omologazione" togliendo la generalità tutti dispositivi dell'Art. 72.
Specchietti, portatarga e quant'altro non sono riportati sul certificato di omologazione nè fanno parte del telaio...
Per cui ha valore il comma 13 del art.72, che altrimenti non avrebbe senso di esistere.

Quando mi è capitato, è così che ho controbattuto... ;-)

Per gli scarichi valgono gli stessi articoli, solo che esiste una Circolare Ministeriale che spiega cosa controllare e come
nel caso di sostituzione con dispositivi aftermarket.
Anche da lì si evince che l'articolo in questione è il 72.
NatZan : 30/6/2008 16:48
la posizione della targa è espressamente indicata nel certificato di omologa del veicolo e quindi rientra nell'art. 78
Giuspe : 30/6/2008 21:52
NatZan,
Citazione:

la posizione della targa è espressamente indicata nel certificato di omologa del veicolo


Dove?
Io non l'ho mai vista...

Forse confondo il certificato di omologazione con qualcos'altro... :-?
Rollyzan : 1/7/2008 16:33
i veicoli sono omologati con certi allestimenti e optionals. in legalità non si può cambiare nulla che non sia omologato con il veicolo come in origine, oppure che non abbiano omologato in secondo tempo o la casa costruttrice o la casa madre del veicolo... salvo eccezioni che possono essere le varie circolari dei ministeri dei trasporti...

[ Modificato da Rollyzan 01.07.2008 - 17:49 ]
utente inattivo : 1/7/2008 16:59
se uno cambia il manubrio?


esempio vedo molti che sostituiscono i semimanubri con manubrio alto.
Rollyzan : 2/7/2008 14:34
be, se in fase di omologa della moto questo non fosse compreso non lo si potrebbe fare a meno di un nullosta per il montaggio da parte della suzuki o della casa produttrice del manubrio...

è un'esagerazione, ma qualsiasi ricambio dovrebbe essere conforme all'originale per poter essere usato...
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