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boltz : 4/10/2012 9:49
gli articoli che hai citato dicono chiaramente che se non avvisi l'assicuratore, non verrai pagato. Niente di piu' e niente di meno.

E' ben diverso da dire che tu hai l'obbligo di "denuncia" avviso in ogni caso.
Se a te va bene non essere indennizzato, te ne puoi fregare altamente e non violi nessuna legge.
Stufo76 : 4/10/2012 10:04
boltz,
Citazione:

gli articoli che hai citato dicono chiaramente che se non avvisi l'assicuratore, non verrai pagato. Niente di piu' e niente di meno.

Qui trovi un parere dell'Avv. Stefano Zoia:
Citazione:

In primo luogo l'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu).
Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.
E' opportuno l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti affinché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte.

Se una legge non prevede sanzioni o pene per l'inosservanza della stessa, violarla non comporta conseguenze civili o penali.
Ma ciò non vuol dire che la prescrizione di legge sia facoltativa: rimane comunque obbligatoria.

Per inciso, è usato il termine "denuncia" nel citato Art. 143 del Codice delle Assicurazioni private, nelle parole del citato Zoia e anche nei contratti assicurativi; il c.c. riporta invece il termine "avviso".
Mi sembra quindi corretto e pertinente l'utilizzo di "denuncia di sinistro".

Sarebbe interessante un parere di Libido o del Capo ;-)
boltz : 4/10/2012 11:09
poi smetto, che i miei contributi stanno diventando sterili.

Tutto si basa sull'assunto implicito che a me, o alla controparte, interessi l'indennizzo. In quel caso e' chiaro, devo avvisare l'assicuratore etc etc.
Se invece a nessuno interessa l'indennizzo, allora non devo fare niente, e questo non portera' ad alcuna conseguenza: semplice e chiaro.
effedizeta : 4/10/2012 13:22
Cioè, sarei obbligato, ma se non lo faccio non posso pretendere un indennizzo eventuale.
Se non lo faccio non succede niente.
Quindi suppongo che la denuncia (o come cacchio volete chiamarla) si rende necessaria a soli fini statistici per il calcolo del premio, calcolato regionalmente in base alla frequenza e magnitudo degli eventi.

Conclusioni: se la chiudi a buone, non fare niente.
effedizeta : 4/10/2012 13:39
E giusto per fare il temperino, se non si desidera un indennizzo e si fa i bravi diligenti e si denuncia il sinistro, la conseguenza è l' aumento o la diminuzione del premio a livello regionale?
G-Spot : 4/10/2012 14:13
avrei un altro quesito "stupidello" : sui contratti assicurativi generalmente e' previsto l'obbligo della denuncia/notifica alla compagnia di qualsiasi sinistro ?
cioe', aldila' delal questione "danarifera e classista"m ci sarebeb una formale violazione del contratto con la propria comapagnia ? (o ad anch'essa interessa solo se c'e uan qualche transazione di danaro in quesitone fregandosene dell'effettivo stato del veicolo purche sia legale)
Stufo76 : 4/10/2012 15:04
boltz,
Citazione:

questo non portera' ad alcuna conseguenza

effedizeta,
Citazione:

Se non lo faccio non succede niente.


ho trovato questo che chiarisce ancora meglio la questione

G-Spot,
Citazione:

sui contratti assicurativi generalmente e' previsto l'obbligo della denuncia/notifica alla compagnia di qualsiasi sinistro ?

secondo me sì, in base all'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (e anche all'art. 1913 c.c.)
boltz ed effedizeta (se ho capito bene) sostengono che non sia prescritto alcun obbligo

G-Spot,
Citazione:

cioe', aldila' delal questione "danarifera e classista"m ci sarebeb una formale violazione del contratto con la propria comapagnia ?

secondo me sì, sempre per i sopra citati articoli

effedizeta,
Citazione:

E giusto per fare il temperino, se non si desidera un indennizzo e si fa i bravi diligenti e si denuncia il sinistro, la conseguenza è l' aumento o la diminuzione del premio a livello regionale?

sinceramente non lo so... ma Libido compare solo quando si nominano i bauletti? :-D
G-Spot : 4/10/2012 15:54
il mio quesito e' "accessorio", in quanto farei riferimento ad un contenzioso "privato" che riguarda la compagnia ed il cliente.
il che sarebbe una questione "parallela" ma che non coinvolge quanto detto direttamente dalla legge ma solo previsto nel contratto assicurativo.
per certi versi , il mio dubbio, e' molto piu ' "tecnico"

quello a cui si riferisce boltz (se ho capito bene) e' il fatto che non sembra vi sia obbligo di legge di dare notizia del proprio status di incidentante se non per necessita' di far valere in qualche modo i propri diritti (qualsiasi essei siano).
da ingnorante che legge il codice civile italiano se prendo il 1913c.c.
Citazione:

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

e lo metto accanto al 1904c.c.
Citazione:

Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.


trovo che il primo sia generato dall'idea che uno sia interessato ad applicare il contratto, mentre se non lo e' ... si arrangia.

cio' genera la seconda parte del mio quesito che riguarda "il cosa" ed "in che stato sia" quello che viene assicurato, che, raramente in RCA-auto viene effettivamente verificato dall'assicuratore in qunato suppone che le condizioni di legge (revisione+omologaizone) bastino a definire la cosa ... ma questa e' una altra storia

p.s. scusate l'edit, ma ho voluto correggere dei "refusi di stampa"

[ Modificato da G-Spot 05.10.2012 - 09:56 ]
Umbi : 5/10/2012 12:41
interessante la questione.....verrebbe da dire che non c'è l'obbligo di denunciare il sinistro, se da entrambe le parti coinvolte non c'è l'interesse all'indennizzo.

ma, stante che il bonus/malus prevede l'attestato di rischio con conseguente penalizzazione della classe di merito, in caso di mancata denuncia la compagnia potrebbe obbiettare di avere ricevuto un pregiudizio economico in quanto non è stato registrato il sinistro sul relativo attestato e quindi la mancata penalizzazione della classe di merito.

però, l'assicurato ha facoltà di rimborsare il risarcimento pagato dalla Compagnia , ed annullare così il sinistro dall'attestato di rischio.

ne consegue...che se l'assicurazione non ha pagato un sinistro (perchè non denunciato) non ha ricevuto pregiudizio economico


in termini legali:
--------------------------------------------------------------------------------
Art. 143 I comma Codice Assicurazioni
Citazione:
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.


Articolo 1915. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennit.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennit in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).


per cui...se non denunciate il sinistro perdete il diritto al risarcimento, nessuna altra pena è prevista
Stufo76 : 5/10/2012 13:27
Umbi,
Citazione:

per cui...se non denunciate il sinistro perdete il diritto al risarcimento, nessuna altra pena è prevista

a meno che la mancata denuncia non sia dolosa... in tal caso si potrebbe addirittura perdere il diritto alla copertura assicurativa
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