Carrello porta moto, multa dovunque : Quesiti legali e assicurativi : Forum : Bandit.it - Suzuki Bandit GSF: the smart side of the road
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ursett : 23/10/2017 13:33
NatZan, Citazione:

In teoria nelle monovolume ci puoi caricare quel che ti pare da qualche anno a questa parte . Per la precisione da quando 3è stata soppressa la categoria trasporto promiscuo
Mah, NON mi risulta. Ne che ci possa caricare quel che ti pare (come peso intendo), ne che sia stato abolito il traporto promiscuo.
Laaaaaaampssss
Stufo76 : 28/10/2017 11:42
NatZan,
Citazione:

In teoria nelle monovolume ci puoi caricare quel che ti pare da qualche anno a questa parte . Per la precisione da quando 3è stata soppressa la categoria trasporto promiscuo

Non proprio, e soprattutto non mezzi a motore che contengono benzina, olio, ecc.
Per non parlare poi del fatto che il carico deve essere separato, ben assicurato ecc. ecc.
Per gli stessi motivi, su un carrello appendice - sempre da 600 kg totali come il mio - ci puoi caricare il razzo che ti pare, tranne veicoli a motore.
Mi sono informato bene, c.d.s. alla mano. :-(
Stufo76 : 28/10/2017 11:46
Satoru,
Citazione:

Stufo76,
Citazione:

In teoria sarebbe vietato...

Davvero?

Purtroppo sì.
Se c'è ilgabri ci può confermare.
Stufo76 : 28/10/2017 11:50
JLynne,
Citazione:

Io il camper lo fermo in un tot di metri e il carrello che è solo 600 kg non influisce sulla frenata quindi è profondamente sproporzionato che debba stare dietro alla stessa velocità dei tir, sarebbe molto più giusto un limite dei 100 se viaggio con rimorchio visto che senza sono considerato come una macchina

Pensa che il mio carrello ha freni e sospensioni tipo retrotreno automobilistico... influisce meno di zero.
Anche imho 100 in autostrada è molto più sensato.
NatZan : 29/10/2017 22:44
ursett,
Citazione:

Mah, NON mi risulta. Ne che ci possa caricare quel che ti pare (come peso intendo), ne che sia stato abolito il traporto promiscuo.
Laaaaaaampsss


ovviamente non devi superare il limite di peso, questo è ovvio...
mentre la definizione di trasporto promiscuo è stato abolito nel 1988
Stufo76,

anche io mi sono informato bene... e purtroppoo per fortuna non c'è divieto... quindi si va di interpretazione.

https://www.asaps.it/998-uso_e_destinazione_dei_veicoli.html

Stufo76,
Citazione:

Per gli stessi motivi, su un carrello appendice - sempre da 600 kg totali come il mio - ci puoi caricare il razzo che ti pare, tranne veicoli a motore.


sul carrello appendice non ci puoi caricare la moto perchè in 2 metri e 50 compreso timone una moto non ce la fai stare.... mentre ad esempio un gokart ce lo carichi tranquillamente e il 90% di quelli che vanno con gokart o pit bike usano carrelli appendice. e anche quelli sono cose con il motore, la benzina, gli oli ecc....
ursett : 30/10/2017 13:01
NatZan, Citazione:

ovviamente non devi superare il limite di peso, questo è ovvio... mentre la definizione di trasporto promiscuo è stato abolito nel 1988

Non devi superare: il peso totale, il peso per asse, e, nel caso PROMISCUO, un certo rapporto di peso tra persone e cose. Inoltre (copio incollo dal tuo articolo, leggere bene):
NOTA: Tutto questo, però, avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27).
Si precisa però che: la Direttiva n°98/14/CE non ha imposto l’obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell’articolo 54 comma 1° lettera "C" del Codice della Strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.
Al tempo stesso ha precisato che: i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Laaaaampssss
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