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boltz : 5/10/2012 14:06
Stufo76,
Citazione:

a meno che la mancata denuncia non sia dolosa... in tal caso si potrebbe addirittura perdere il diritto alla copertura assicurativa

e questo da dove lo hai tirato fuori?
Stufo76 : 5/10/2012 14:11
boltz,
Citazione:

e questo da dove lo hai tirato fuori?

da qui... lo avevo già linkato in questa risposta
boltz : 5/10/2012 14:15
Stufo76,
Citazione:

da qui... lo avevo già linkato in questa risposta

si, pero' non lo avevi letto.

Indennita' != copertura assicurativa

C'e' scritto che se non denunci quel sinistro, l'assicurazione non ti paghera' quel sinistro. [F.to M.er de Lapalisse]
Stufo76 : 5/10/2012 14:46
boltz,
Citazione:

si, pero' non lo avevi letto.

io l'ho letto, forse sei tu che non l'hai letto:
Citazione:

[...]in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, l'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni dispone l'applicabilità dell'articolo 1915 del codice civile: un tanto, a stretto rigore, potrebbe dunque comportare, nel caso di omissione dolosa, addirittura la perdita del diritto alla copertura assicurativa, atteso che il primo comma dell'articolo citato così recita: "L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità"; l'ipotesi è formulata docendi causa[...]


boltz,
Citazione:

Indennita' != copertura assicurativa
C'e' scritto che se non denunci quel sinistro, l'assicurazione non ti paghera' quel sinistro. [F.to M.er de Lapalisse]

Possiamo poi discutere sul fatto che l'articolo secondo te sia un cumulo di razzate, ma nell'articolo c'è scritto proprio quello che ho riportato.

Chiudo qui i miei interventi in questa discussione, non mi piace la piega che sta prendendo.
NatZan : 5/10/2012 15:00
dato che la mancanza di interesse nel risarcimento è clausola determinante nella nullità del contratto di assicurazione

io opterei per questa interpretazione...

la mancata denuncia di un sinistro fa perdere qualsiasi diritto al risarcimento dello stesso...
in pratica se ognuno si tiene i suoi danni e nessuno dice niente ... nessuno obbietterà niente.

in realtà il mancato avviso di sinistro all'assicurazione impedisce a quest'ultima di restare aggiornata sullo stato del rischio (inteso come cosa assicurata)




detto questo...
se io faccio una retromarcia e centro un palo della luce.... dovrei darne notiza all'assicurazione
se io prendo una buca e piego un cerchio... dovrei darne notizia all'assicuratore....


perchè se io poi assicurazione devo risarcirti perche un mio assicurato ti ha tamponato e tu 2 mesi fa avevi fatto una retro centrando il palo della luce e non denunciandolo... io assicurazione sarei tenuta a pagarti non solo il danno cagionato dal mio assicurato ma anche il danno fatto da te contro il palo...

mentre se tu mi avvisi del fatto che hai preso un palo... io potrò decidere di risarcirti di meno in quanto il bene era gia danneggiato.




EI ALEXPAPER .... il nostro mago dei temperini nonchè gozzovigliatore di sinistri assicurativi....

quando servi non ci sei mai!!
boltz : 5/10/2012 17:18
Stufo76,
Citazione:

non mi piace la piega che sta prendendo

nemmeno a me, e mi sento responsabile :-(
chiedo scusa per la durezza eccessiva di alcuni miei interventi, e mi cazzio da solo.


pero' ho ragione io :fuck: :-D
G-Spot : 5/10/2012 17:48
eh, ma, "bocie" se non si mette alla e strette "il sistema" non si puo' sapere quanto puo'reggere .. ;-)
Stufo76 : 5/10/2012 19:31
boltz,
Citazione:

nemmeno a me, e mi sento responsabile :-(

è anche colpa mia ;-)

boltz,
Citazione:

chiedo scusa per la durezza eccessiva di alcuni miei interventi, e mi cazzio da solo.

Ok. mi devi una birra :hey:
...però chiedo scusa e mi cazzio pure io, quindi ti devo una birra.
Insomma, ci dobbiamo una birra a testa.
Ma poi, perché limitarsi ad una soltanto? :-D
Alexpaper : 5/10/2012 20:06
Posso chiarirvi il tutto?
Bene, non fermatevi "solo" sulla denuncia/avviso di eventuale sinistro. Il discorso è più complesso.
Sono le dichiarazioni false o inesatte. In ogni polizza, auto, casa, vita ecc. ecc. vi è una premessa più o meno così: 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del
rischio – Nullità
AVVERTENZE: Le dichiarazioni rese all’atto della stipula
del contratto hanno la massima importanza.
L’ errata indicazione può comportare in caso di sinistro, il
diritto per xxxxxxx di esercitare azione di rivalsa nei
confronti del Contraente e di non rimborsare le prestazio-ni stabilite per le altre garanzie indicate in polizza.
Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da
dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai
seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione: e rimanda alle varie sezioni dei contratti.

tipo questo:
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla
determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versa-mento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.:
• non è dovuto in caso di dolo;
• è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in propor-zione alla differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di
Responsabilità Civile, xxxxxxxxxx, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in
tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
contrattuali prevista dalla citata norma.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di
una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di xxxxxxxxxx, a mezzo di
comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso
di 15 giorni.
In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del
Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di xxxxxxxxx.

Cosa significa tutto ciò? che se uno non denuncia/avvisa di un sinistro sia con colpa che senza, sul Certificato di Rischio questo sinistro NON sarà presente e pertanto l'assicurazione NON può calcolare il giusto premio.
Sui modulini che vengono compilati, ad esempio sulle polizze casa o furto, ti chiedono "hai subito sinistri precendenti sullo stesso rischio?" Sia che sia assicurato precedentemente o meno... serve per calcolare il premio.

Se uno fa una dichiarazione mendace e poi provoca un incidente grave o subisce un furto in casa o qualsiasi altra cosa, state sicuri che se c'è un perito con le contropalle, lo scopre... e voi rischiate secondo codice civile di vedervi arrivare una rivalsa... voi avete mentito, voi pagate.

PS: in linguaggio assicurativo il "Rischio" è la cosa che si vuole assicurare.

[ Modificato da Alexpaper 05.10.2012 - 21:07 ]
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