dal sito asaps.it (LinkaggiO) riporto una considerazione sul "famigerato" cartello (mobile) di segnalazione autovelox Citazione:
Autovelox: nessuna distanza minima del cartello di avviso (da laleggepertutti.it) La legge non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali, dei cartelli o dei dispositivi luminosi ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto alla postazione ... ome noto la legge stabilisce che, prima della postazione (fissa o mobile) con l’autovelox vi deve essere una apposita segnalazione (cartello stradale, segnali luminosi, ecc.) in modo da avvisare gli automobilisti della possibilità di controllo elettronico della velocità. Questo avviso deve essere certamente visibile, non nascosto dalla vegetazione o da altri cartelli, nonché in buon stato di manutenzione.
Tuttavia il decreto ministeriale del 2007 [2] che impone, appunto, tale segnaletica – e qui il punto nodale della sentenza – non stabilisce una distanza minima per la collocazione di tali segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità. Ciò al fine di garantire il tempestivo avvistamento dell’autovelox ed evitare il rischio di frenate brusche che, al pari di un eccesso di velocità, potrebbero costituire un pericolo per la circolazione.
La conseguenza è che, non potendosi parlare di distanze definite in base a precise indicazioni quantitative in metri (spesso, infatti, si è parlato di 400 metri tra il segnale e l’autovelox), la distanza tra i segnali stradali e la postazione di rilevamento elettronico della velocità va valutata in relazione allo stato dei luoghi. Peraltro è del tutto irrilevante la mancata indicazione della segnaletica di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada.
Cade, quindi, una certezza di molti automobilisti: una norma che detti precise distanze minime tra il cartello di avviso e l’autovelox non esiste. Né è ricavabile dalle raccomandazioni ministeriali. Il termine utilizzato dalla normativa è invece molto generico (si parla, infatti, di “adeguato anticipo”), il che consente, in definitiva, ad ogni giudice, di valutare caso per caso, sulla base dello stato dei luoghi, della velocità consentita dalla strada, ecc.
la puntualizzazione mi sta bene. cio' che trovo assurdo (anche se so' bene che vado a parare su vecchie cose triteritritetrtrtrt) : 1. se e' per la sicurezza della circolazione il legislatore ha fallito proprio perche' non ha stabilito dei parametri a cui fare riferimento (e qui ci sarebbe pure na aggancio alla durata de giallo dei semafori ...) 2. se passasse l'idea che non siamo per strada a fare i pirla e quindi nessuno deve puntare a fregare (...), la segnaletica verrebbe rispettata e verrebbe usata con saggezza per primi da chi vive nel posto e quindi limiti e diviti verrebbero messi dove c'e' bisogno e non per far cassa o per disuctibili regole (uno per tutti, che ci fa un segnale 50km/h valido ancora dopo 1 km da centro abitato ?) 3. se la segnaletica fosse messa con criterio (vedi punto 2) e le condizioni stradali fossero decenti perche' dovrei segnalare gli autovelox ? in regime di onesta, se ho messo i 50km/h vuol dire che ho realmente bisogno che tu li faccia, ergo, a te non deve fregare nulla se c'e' o non c'e' il velox, li' dovresti fare non piu' dei 50 km/h. quindi se il velox c'e', ed e' nascosto, meglio, non inchiodi per il piffero.
si'si', lo so', sto parlando forse di uno standard troppo alto di serieta' ed onesta' di tutte le parti in gioco, me ne rendo conto. |