(fonte:
http://www.comune.jesi.an.it/difensorecivico/sanzioni.php)Se si decide di non pagare la sanzione e di proporre ricorsoContro il verbale di contestazione immediata o l'avviso di accertamento notificato può, in alternativa, essere proposto:
1) ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica;
2) ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Il ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniariaIl ricorso dovrà essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale o dell'avviso.
Deve essere presentato all'ufficio o al comando dell'agente che ha accertato la violazione al codice della strada oppure inviato agli stessi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ufficio competente provvede a trasmettere il ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, che ne hanno fatto richiesta, entro ulteriori 90 giorni emette:
* ordinanza motivati di archiviazione degli atti;
* ordinanza - ingiunzione di pagamento.
In questo secondo caso, il trasgressore non può più usufruire delle riduzioni previste per legge, ma è tenuto al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo della sanzione, maggiorata della spese relative al procedimento.
L'ordinanza - ingiunzione sarà notificata all'interessato, che entro 30 giorni può:
* provvedere al pagamento
* proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, chiedendo la sospensione dell'ordinanza.
Il ricorso al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa pecuniariaIl ricorso può essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione, dalla notifica del verbale o dell'avviso oppure dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione emessa dal Prefetto.
Il ricorso è compilato in carta libera e deve contenere tutti i dati relativi alla violazione e le specifiche motivazioni.
Dovrà essere depositato, (cioè portato a mano), personalmente dall'interessato con documento di identità o facendosi rappresentare da un legale, presso gli uffici del Giudice di Pace (recentemente la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili anche ricorsi inviati per raccomandata).
Se questi respinge il ricorso, fatta salva la discrezionalità del giudice stesso nel determinare la sanzione, l'ammenda seguirà l'iter procedurale previsto per chi non paga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Il provvedimento del Giudice di Pace può essere, comunque, impugnato in Cassazione