Forum: [FT] Tuning -> decreto milleproroghe : tuning

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© G-Spot :

25/2/2009 15:43
 (ho pensato di metter qui' 'sta notizia ... )

Citazione:


Il decreto milleproroghe liberalizza il Tuning
All'articolo 29 si elimina il nulla osta delle case alle modifiche di auto e moto



LinkaggiO dal sito www.omniauto.it

cito :
Citazione:


All'articolo 29, 3-bis, del milleproroghe si annuncia che "il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".



vediamo se ho capito :
- per tutte le parti omologate non occorre il nulla osta della casa ...
... a meno che' non sia prevista una normativa differente ?... mmmhhh :-?

© NikoB4 :

25/2/2009 16:26
 per tutte le parti omologate non occorre il nulla osta della casa....esatto...è...non solo!!!
se apporti modifiche tecniche ci sarà un ente (un ente terzo) preposto a valutare la fattibilità e la convalida della moifica (es. TUV in Germania)!!!
:-D :-D :-D
finalmente....tuning a GO GO!!! :cincin: :fuggi: :smile: :hey: :attento:

© chr :

25/2/2009 17:36
 :-P Non devo cambiare le gomme per la revisione?

Chi mi deve dire se posso tenere le/70 invece delle /60?

quindi anche quel subwoofer formato scarico diventa legale?

© Giuspe :

25/2/2009 19:25
 Azz..!!!

Ordunque non devo più attendere il nulla osta della Suzuki per mettere il pneumatico posteriore delle misure giuste sul GSX-R400R!!! Olè!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D

(fui telefonato dalla Suzuki che non trovava i dati della moto nei propri archivi...)

© Gunny :

26/2/2009 7:54
 G-Spot,
Citazione:

per tutte le parti omologate non occorre il nulla osta della casa


E' sempre stato così... ad esempio: tu puoi sostituire uno scarico con un'altro Omologato per quel specifico modello di moto... in quanto se esiste il numero di Omologazione su un componente il problema non sussiste, giacchè basta che una ditta si prenda la briga di omologarne uno simile per quello specifico modello di auto/moto... come già accade per gli scarichi, fanali, vetri, ecc. ecc.

Questo articolo è molto vago e pieno di minchiate inesattezze, la verà novità consiste nei componenti privi di numero di omologazione (gomme, manubrio, portatarga, ecc. ecc.) ma le cui dimensioni e caratteristiche sono riportate/indicate sul certificato globale o parziale (unità tecnica) del veicolo e che non possono mai essere sostituiti senza il nulla-osta del costruttore.
Ma pare che in futuro questo si potrà fare... ovvero: se la modifica verrà certificata da un ente preposto (e certificato) a rilasciare un documento di conformità che certifica che il componente può essere montato senza pregiudicare la sicurezza del veicolo, pur non rispettando le quote/pesi/catatteristiche di quello Omologato dal costruttore su uno cei Certificati di omologazione specifici (potenza, emissioni, masse e dimensioni, pneumatici, impianto di illuminazione, impianto frenante, sedili, ecc. ecc.).

Vi rimando alla lettura di QUESTO post, in cui è specificato in modo succinto quelle che sono le attuali regole, in modo da chiarire quali sono i componenti modificabili (forse) in futuro ;-)

© NikoB4 :

26/2/2009 13:34
 http://www.elaborare.com/LEGGE-TUNING/SINTESI-legge-tuning.html

Questo documento è stato prodotto per spiegare, in maniera sintetica, gli obiettivi promossi dalla proposta di legge delega. Per chi volesse comprendere tutte le questioni inerenti alla proposta si rimanda al testo della bozza di legge, essendo qui trattate solo le tematiche
SINTESI DELLA LEGGE DELEGA per l’omologazione e la certificazione di auto e moto veicoli:
(Questo documento è stato prodotto per spiegare, in maniera sintetica, gli obiettivi promossi dalla proposta di legge delega. Per chi volesse comprendere tutte le questioni inerenti alla proposta si rimanda al testo della bozza di legge, essendo qui trattate solo le tematiche principali. Per rendere comprensibile il documento, anche a chi non avesse competenze tecniche, gli istituti presenti saranno trattati in maniera sintetica e discorsiva, tralasciando le formalità del linguaggio tipiche degli addetti ai lavori.)

Le procedure d’omologazione, che vanno a sommarsi a quelle esistenti (tralasciando l’art. 236 del Reg. che resterà in vigore per le altre categorie di veicoli), sono essenzialmente quattro: -la prima l’omologazione dei componenti, che non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione; -la seconda destinata all’omologazione dei componenti prodotti in serie da un costruttore accreditato; -la terza riguarda la certificazione a libretto dei componenti omologati in Europa; - la quarta riguarda le modifiche a componente unico e ad unico esemplare, comprese le certificazioni dei veicoli modificati che sono attualmente in circolazione.

1) Omologazione Speciale di componenti prodotti in serie:

- A COSA SERVE: questa procedura è stata predisposta per verificare che un componente sia tecnicamente valido e, non sia costruito in maniera contraria alle leggi in materia.
- SU CHE TIPO DI COPONENTI: i componenti che potranno rientrare in questa procedura saranno quelli meno pericolosi, sia a livello di utilizzo sia a livello di montaggio. L’esempio tipico è rappresentato dalla pedaliera o dai pomelli per le autovetture, e dalle pedane per le motociclette.
- COSA DEVE FARE UN APPASSIONATO: deve solo installare il componente o farlo installare da un’officina di autoriparazioni, e circolare avendo a bordo il certificato d’omologazione speciale.
-ESEMPIO: un appassionato acquista una pedaliera, la fa installare da un’officina di auto riparazione, la quale deve registrare i suoi dati sul certificato d’omologazione speciale. La modifica è legale e si deve circolare col certificato a bordo.
- I PREZZI: qui non c’è nulla da pagare.

2) Omologazione-Certificazione di componenti prodotti in serie:

- A COSA SERVE: la procedura d’omologazione-certificazione è stata prevista per i componenti come gli alettoni, le minigonne, ecc. Questi componenti, vista la loro particolare pericolosità, devono essere sottoposti a due verifiche distinte. La prima, chiamata omologazione che è lo stesso tipo di controllo previsto dalla procedura precedente e, non riguarda gli appassionati, ma solo i costruttori dei componenti prodotti in serie. La seconda, chiamata certificazione è fatta per verificare che il montaggio del componente sia avvenuto a regola d’arte e, per registrare a libretto le modifiche. Quest’ultima verifica corrisponde essenzialmente alla verifica e prova fatta oggi dalle Motorizzazioni, per l’aggiornamento del libretto.
- SU CHE TIPO DI COMPONENTI: i componenti che rientrano in questa procedura sono quelli potenzialmente pericolosi, ma soprattutto quelli che devono essere montati a regola d’arte e, in caso di montaggio errato possono diventare pericolosi per la circolazione.
- COSA DEVE FARE UN APPASSIONATO: la parte della procedura che interessa all’appassionato è la certificazione. Infatti, l’omologazione interessa solo al produttore che vuole produrre componenti in serie.
- ESEMPIO: l’appassionato dovrà acquistare il componente, farlo installare da un’officina di autoriparazioni, la quale deve registrarsi nel Certificato di conformità al tipo omologato. In seguito bisognerà prendere un appuntamento per la visita e prova in Motorizzazione. Questa procedura si concluderà nell’aggiornamento dei dati del veicolo, sul libretto.
- I PREZZI: si pagherà il prezzo della visita e prova e dell’aggiornamento del libretto. Ovviamente non è una cosa che possiamo imporre noi allo Stato.

3) Certificazione di componenti omologati in Europa:

- A COSA SERVE: serve per consentire a chi vuole acquistare (o ha gia acquistato) un componente omologato in un altro stato Europea, di poter certificare la modifica.
- SU CHE TIPO DI COPONENTI: tutti quelli omologati. I limiti dovrebbero essere quelli previsti dalle omologazioni nazionali. Ad esempio le omologazioni come l’ABE (tedesco), dove si trova i tipi di veicoli su cui si può installare un determinato pezzo, dovranno (ovviamente) essere installati solo sui veicoli indicati. O le omologazioni tipo TELEGUNTAKEN (tedesco) che spesso indicano modo specifiche di montaggio, dovranno avere tali caratteristiche per essere legalizzate.
- COSA DEVE FARE UN APPASSIONATO: dopo aver acquistato il componente con la relativa omologazione, deve prendere appuntamento presso la motorizzazione per la procedura di visita e prova e, il conseguente aggiornamento del libretto, come nella procedura vista in precedenza.
-ESEMPIO: si acquista (o si è gia acquistato ed installato un componente dotato di omologazione Europea). Dopo averlo fatto installare, (qui la questione relativa a chi ha effettuato l’installazione sarà disciplinata dal Governo) si farà richiesta alla motorizzazione della procedura di visita e prova per l’aggiornamento del libretto.
- I PREZZI: si pagherà il prezzo della visita e prova (come nella procedura precedente) e dell’aggiornamento del libretto. Ovviamente non è una cosa che possiamo imporre noi allo Stato.

4) Certificazione ad unico esemplare:

- A COSA SERVE: è la procedura più versatile. Può essere usata sia per certificare a libretto una modifica unica (es. passaruota maggiorati direttamente dalla carrozzeria di serie; o per le motociclette carene in vetroresina auto costruite), o per registrare a libretto le modifiche effettuate fino ad oggi e, che per la legge Italiana sono attualmente illegali. Per le motociclette, questa procedura è stata ideata per poter circolare con un motoveicolo auto costruito.
- SU CHE TIPO DI COPONENTI: qui più che di componenti si dovrebbe parlare di parti del veicolo (ad esempio la carrozzeria). Come per le altre procedure (tralasciando quella di certificazione di componenti omologati all’estero, perché in questa procedura l’omologazione è frutto delle leggi di un altro Stato) anche qui sarà il Governo a definire i limiti tecnici della materia.
- COSA DEVE FARE UN APPASSIONATO: qui il centro tecnico più importante sarà quello accreditato dal Ministero (si pensa che ce ne saranno diversi, tra cui si spera anche la TuV Italia, che con la sua esperienza potrà dare una notevole spinta al sistema certificativi Italiano), il quale dovrà verificare la sicurezza del veicolo e la sua corrispondenza alle leggi tecniche in materia. Se il centro tecnico autorizzerà le modifiche, il passo successivo sarà recarsi in motorizzazione per fare la visita e prova e l’aggiornamento del Libretto.
-ESEMPIO: ho un veicolo gia modificato con componenti prodotti in Italia ma non omologati; Ho un veicolo con componenti creati da me o da un’officina; ho una moto costruita quasi interamente da me. Vado al centro tecnico accreditato, il quale fa le verifiche al mio veicolo, può essere che alcuni componenti non passino le verifiche e quindi sia costretto a sostituirli. In seguito mi reco alla motorizzazione per la visita e prova e la modifica del libretto.
- I PREZZI: bisognerà pagare le verifiche ed i progetti fatti dal centro tecnico accreditato, qui non possiamo essere noi e, nemmeno lo stato a stabilire il costo degli accertamenti (perché sono fatti da imprese private). Risulta ovvio che il prezzo dipenderà dal tipo di modifica che abbiamo apportato, può essere che non sia nemmeno sicura e quindi non potrà mai essere certificata. Però ci sono dati positivi, perché più centri tecnici si attiveranno in Italia (secondo una semplice regola economica in materia di concorrenza) e meno saranno i costi per le verifiche. Inoltre allo stato attuale (e solo se la casa costruttrice non ha dato risposta negativa alla modifica per motivi tecnici) una delle vie per certificare le modifiche è avere il progetto di un tecnico abilitato (Ing.) che sancisce la sicurezza della modifica. Risulta ovvio che il costo di un singolo Ingegnere è superiore a quello di un centro che ha i macchinari e il personale per fare decine di verifiche al giorno.
In seguito si pagherà il prezzo della visita e prova (come nella procedura precedente) e dell’aggiornamento del libretto. Ovviamente non è una cosa che possiamo imporre noi allo Stato

© NikoB4 :

26/2/2009 13:38
 http://www.elaborare.com/NORMATIVE/Decreto-milleproroghe-approvato.html

SI DALLA CAMERA!!

Approvato definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con l'art. 29, 3bis. Si apre una nuova era per il tuning italiano!

Approvato oggi definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con inserito all’interno l’art. 29, 3bis che apre la strada a decreti ministeriali per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti, entità tecniche e le relative procedure per l'installazione.

"La personalizzazione è stata accettata finalmente come principio - ci dice Renato Gallo Presidente Ascar - e potranno così essere creati finalmente i regolamenti legislativi per l'omologazione degli accessori. Ascar ha già avviato un rapporto con la Direzione generale della Motorizzazione e le società del settore potranno condividere con Ascar il percorso di regolamentazione, interlocuendo con il Ministero e la Motorizzazione. Nello scenario futuro vedranno aprirsi diversi tavoli tecnici, con l'emissione di decreti particolari per ciascun settore merceologico".

Oltre alla normativa nazionale che verrà sviluppata, sicuramente saranno prese in considerazione e valutate anche le omologazioni di altri stati membri della comunità europea.

Roma, 24 febbraio 2009

Riportiamo di seguito l'articolo 29 integrale dove si annuncia che "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".

ARTICOLO 29, 3 BIS

1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

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