Sir_J : |
20/1/2008 21:50 |
Copio e incollo:
Reimmatricolazione per smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione (D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105) A partire dal 13 maggio 2000 sono entrate in vigore le nuove procedure contenute nel D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. Questo decreto va a sostituire l'Art. 95 del Codice della Strada, per agevolare e semplificare le procedure necessarie al rilascio della carta di circolazione (libretto), nel caso di smarrimento, furto, deterioramento dell'originale.
Entro 48 ore l'intestatario della carta di circolazione deve presentare denuncia agli organi di polizia, per ottenere il rilascio di un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Dal momento del rilascio di tale permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida. Il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta verrà inviato per posta-contrassegno al domicilio dell'interessato, in modo che vi giunga entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio. Se il duplicato non dovesse pervenire entro il termine stabilito, la validità del permesso provvisorio è prorogata fino al momento della consegna del duplicato. | |
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