Forum: Quesiti legali e assicurativi -> Acquisto e cessione di beni(c) www.bandit.it http://www.bandit.it/public
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Barone : |
27/6/2008 8:28 |
Prendo spunto da questo thread per non andare OT dall'altra parte e postare qui una curiosità che mi è venuta.
In regime di comunione e separazione dei beni nella coppia, cosa cambia a livello di "firme" per acquistare o vendere un bene quale ad esempio un'auto o una moto?
Le casistiche sulle quali mi piacerebbe venisse fatta chiarezza sono: - acquisto intestato ad uno solo od entrambi i coniugi (firma singola o congiunta) - vendita di bene intestato ad uno solo dei coniugi (come sopra) - vendita di bene intestato ad entrambi i coniugi (come sopra).
qualche esempio pratico della mia vita: sono in regime di comunione dei beni, e ho venduto una moto (acquistata dopo il matrimonio) firmando solo io, e ne ho acquistata una firmando solo io e intestandola solo a me. é corretto (soprattutto la vendita)? se non lo è, cosa può accadere? e se vado un anno all'estero e via telefono dò istruzioni a mia moglie di vendermi la macchina, lo può fare?
teoricamente solo in separazione di beni dovrebbe avere senso intestare ad uno o entrambi, in comunione di beni no perché automaticamente il bene è di entrambi. ma non conosco la materia e mi piacerebbe saperne di più da un punto di vista legale (non di cosa mi ha detto che ha fatto mio cuggggino ) | |
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effedizeta : |
27/6/2008 8:41 |
I beni a cui ti riferisci sono registrati. Separazione o comunione non cambia niente. Ha titolo alla cessione il proprietario che risulta dai documenti. Mi pare tutto. | |
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Barone : |
27/6/2008 9:17 |
però nel link segnalato da chiotto sull'altro thread (click) includono anche le automobili tra i beni di proprietà di entrambi con la cdb, anche se acquistati singolarmente, e per la cui vendita è richiesto il consenso (=>firma? o basta magari un'autocertificazione?) di entrambi i coniugi. boh... | |
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Gunny : |
27/6/2008 12:24 |
Se vivete in regime di comunione, la firma congiunta del coniuge per la vendita di un mezzo targato, serve solo se il bene è stato comprato dopo il matrimonio... anche se intestato ad uno solo dei due. Se vendi un bene comprato prima del matrimonio basta un'autocertificazione che lo attesti... ma serve anche per dichiarare che un bene comprato dopo in regime di separazione non necessita della firma congiunta. | |
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ElNonino : |
27/6/2008 12:51 |
So di essere OT ma solo per dovere di precisione di informazione ecco quanto riporta lACI in merito alla cessione di veicoli: ____________________________________________________________________________
Fra privati
Se si vende un veicolo ad un privato, occorre:
* redigere l'atto di vendita (con autentica della firma dell'intestatario) in favore dell'acquirente;
* consegnare all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.
A concessionaria
In caso di vendita
* deve essere redatto l'atto di vendita (con autentica della firma del solo venditore) in favore della concessionaria;
* entro 60 giorni, l'acquirente (cioè la concessionaria) deve trascrivere il passaggio di proprietà e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo;
* il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.
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In nessun caso è richiesta la firma del coniuge.
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Barone : |
27/6/2008 13:13 |
hmm... se così é, per ignoranza ho venduto senza il consenso di mia moglie (in realtà ho poi anche acquistato senza il suo consenso, ma questo è un altro paio di maniche ). e ora? cosa può succedere? chi e con quali conseguenze può impugnare l'illiceità della mia vendita? | |
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nathannever : |
27/6/2008 13:33 |
alùra, ho appena sentito un conoscente che lavora all'aci mi ha detto che in teoria ci vorrebero le due firme, e l'ufficiale dell'anagrafe o notaio o chi per lui, potrebbe richiederle generalmente, però, non sono così fiscali, una volta lo erano. in comune, tralaltramente e infattamente, non sempre lo sanno o lo richiedono (x la mia xt lo hanno chiesto) l'atto è comunque valido una volta bollato e vidimato | |
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ElNonino : |
27/6/2008 14:24 |
Allora credo che i vari uffici ACI dovrebbero mettersi d'accordo, quanto ho citato è il "copia ed incolla" dal sito proprio dell'ACI.
E' ben specificato che basta la sola firma dell'intestatario/proprietario del mezzo, chiare che se il mezzo fosse intestato a 2 persone od ad una società sarebbe necessaria la firma di entrambi o dell'aministratore delegato e/o dei soci.
I veicoli sono considerati non degli immobili, bensì dei beni mobili registrati.
Comunque siamo in Italia e le leggi sono lasciate alla libera interpretazione del burocrate di turno.
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Mendi : |
27/6/2008 14:47 |
ElNonino, Citazione: Comunque siamo in Italia e le leggi sono lasciate alla libera interpretazione del burocrate di turno.
Esatto. I comportamenti degli stessi enti poi variano moltissimo a seconda del luogo. Se poi si chiedono spiegazioni su queste diversità di interpretazioni e comportamenti, si rischia addirittura di fermare la pratica o l'operazione, perché il burocrate, arrogante e ignorante, spesso prende paura e non vuole correre rischi. Esperienza personale. | |
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Barone : |
27/6/2008 15:10 |
Grazie a tutti per gli interventi, innanzitutto
Quanto scrive Wal, citando dal sito Aci, non è in palese contrasto con quanto riportato verbalmente dai vari operatori sparsi sul territorio nazionale. Semplicemente, non entra nello specifico. Infatti (almeno questa è l'opinione che me ne sto facendo) ElNonino, Citazione: E' ben specificato che basta la sola firma dell'intestatario/proprietario del mezzo
questa cosa è veritiera e sacrosanta, ma la credo tale poiché piuttosto generale, e non entra nel merito del regime scelto dal proprietario del mezzo. Quello di comunione dei beni implicitamente e non in forma scritta sul certificato di proprietà estende la proprietà del veicolo anche al coniuge, ma questo l'Aci non può saperlo. Talvolta lo appura, talvolta no, ma forse il codice civile prescriverebbe, se ricorre il caso, la doppia firma. In altre parole, se serve la doppia firma non è perché ce lo chiede l'Aci ma il codice civile. Sbaglio? | |
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nathannever : |
27/6/2008 15:35 |
Barone, Citazione: In altre parole, se serve la doppia firma non è perché ce lo chiede l'Aci ma il codice civile.
già, perchè la firma non la fai di fronte all'impiegato dell'aci, ma ad un funzionario preposto io ho addirittura fatto privatamente l'atto di vendita in comune e poi portato all'aci per le pratiche | |
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Barone : |
27/6/2008 15:37 |
Ho trovato anche questo e questo.
In particolare
Citazione: A chi spetta l'amministrazione dei beni della comunione? In applicazione del principio di uguaglianza sancito con la riforma del diritto di famiglia, l'amministrazione del patrimonio in comunione spetta ad entrambi i coniugi. Entrambi i coniugi, anche disgiuntamente, possono porre in essere tutti quegli atti di utilizzazione, conservazione o manutenzione di beni che riguardino i bisogni ordinari della famiglia (così detti atti di ordinaria amministrazione), mentre gli atti di straordinaria amministrazione spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. E bene però precisare che qualora un atto di straordinaria amministrazione sia posto in essere da un solo coniuge senza il consenso dell'altro, l'atto: * se concerne beni immobili è annullabile, ma l'azione può essere proposta solo entro un anno dalla data di conoscenza; * se concerne beni mobili è valido, ma il coniuge che l'ha posto in essere è tenuto a reintegrare lo stato della comunione .
nell'ambito della straordinaria amministrazione ritengo ricorra anche la vendita; da qui non si evince se anche nel caso dei beni mobili registrati ci sia un termine di tempo entro il quale poter "reclamare".
ad abbondare in seghe mentali, anche chi compra dovrebbe ben sincerarsi che chi vende lo stia facendo "correttamente" e, se necessario, col consenso del coniuge, pena l'annullamento della compravendita. | |
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BM76 : |
4/7/2008 20:00 |
è stato reso pubblico che se uno compra un mezzo a motore da sposato in condivisione dei beni , per venderlo necessita della firma del coniuge. Da quella fonte non sono state rese smentite a confutare tale pubblicazione , ma non c'è nessun avvocato a moderare questa sezione del forum? | |
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sbiel75 : |
6/7/2008 18:50 |
Barone,
Ciao, da recente mia esperienza personale: quando fai a fare un atto di vendita di un mezzo (all'aci o in comune) e' normale che il funzionario di turno non sappia bene cio' che prevede il Codice e si affidi a quanto gli viene detto dall'alto o da circolari, che non e' sempre chiarissimo. Ad esempio ho sentito dire in Comune da me, che non serve piu' la firma congiunta (non e' vero). Un notaio invece sicuramente la chiederebbe.
Cosa puo' succedere... in realta' solo che il coniuge che non firma cerchi di invalidare l'atto. Il che puo' essere probabile per la Lamborghini di famiglia ... un po' meno per un mezzo del valore di 1000/2000 euro. E non ho mai visto una moglie opporsi alla vendita di una moto, nemmeno se vale 35000 euro!!!
io comunque mi sono accorto che: 1- il passaggio di proprieta' mi sembra piu' complicato adesso che prima. 2- il sistema ACI/PRA/MCTC e' un carrozzone degno della migliore ex CCCP | |
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ElNonino : |
6/7/2008 21:21 |
Premesso che come ho già detto in 30 anni di matrimonio sia mia moglie che me medesimo abbiamo comprato e venduto svariati veicoli con firma singola, vorrei un chiarimento su una cosa.
Se io regalo, e sottolineo regalo, una vettura alla mia consorte del valore di 10.000 euro lei non può vendersela come e quando vuole ?
E se lei mi regala un Rolex da 10.000 euro io non posso venderlo liberamente per comprarmi la moto nuova ????
Eventualmente dove sta la differenza ???
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Barone : |
6/7/2008 22:32 |
Concettualmente non cambia nulla, di fatto la differenza è che l'auto è un bene mobile registrato, il rolex no. | |
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