Vizi di forma
I cosiddetti vizi di forma del verbale sono quelli che riguardano la sua materiale redazione. Essi sono, ad esempio:
1 – l’erronea indicazione delle generalità del conducente;
2 – l’omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
3 – l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
4 – mancata esposizione dei fatti;
5 – errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se è applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata).
Diritto alla difesa
Non tutti tali difetti del verbale possono sempre giustificare il ricorso al giudice di pace perché non sempre essi comportano una nullità automatica. Infatti, la multa è nulla solo quando l’errore preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni.
Esempi che comportano la nullità
Ecco alcuni esempi in cui l’errore materiale del verbale può comportare la sua nullità:
1) se nella via indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata (per es., un divieto di sosta contestato in una vita dove la sosta è libera su ambo i lati);
2) se manca l’indicazione del numero civico e la via è così estesa da pregiudicare la possibilità di individuare il luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per es., una strada che arriva a congiungere due frazioni, ove vi sono più semafori);
3) se l’errore riguarda la data di accertamento del verbale, se ciò preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni o se nella data indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata (per es., divieto di sosta per pulizie stradali);
4) se l’errore ricade sul numero della targa del veicolo;
5) se l’errore ricade sul tipo di autovettura (se autocarro, autoveicolo, ciclomotore, velocipede, ecc.);
Esempi che non comportano la nullità
1) se l’errore riguarda la data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, nome e cognome, residenza);
2) se manca l’indicazione del modello dell’auto o del colore, ma è stata correttamente indicata la targa;
3) se manca l’indicazione del numero civico, ma non viene presentata al giudice la prova che l’infrazione non è stata commessa o che il divieto di sosta, in quella strada, non vi era [1];
4) quando l’errore riguarda il nome della via, quando la strada cambia nome senza soluzione di continuità, passando da via “Rossi” a via “Verdi”, in quanto diretto prolungamento non intervallato da intersezioni o altri elementi stradali;
5) quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio [2];
6) quando manca l’indicazione del giudice presso il quale si può far valere il ricorso: in tal caso, se il cittadino presenta ricorso all’autorità sbagliata, ciò potrà, a tutto voler concedere, riaprire i termini per la presentazione del ricorso medesimo;
[1] Cass. sent. n. 8939/2005 e Cass. sent. n. 5447/2007.
[2] Cass. sent. 11.03.1966.
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