Bandito
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Iscritto dal: 23/9/2007
Da: prov. di Treviso
# 9 ≡ Re: Multa Tardona
NON è farina del mio sacco...
L’art. 28 della legge 689/81 dice che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile." La prescrizione è un periodo, fissato dalla legge, trascorso il quale un diritto non può più essere fatto valere.
Per la riscossione delle multe tale periodo è di 5 anni dalla data dell’infrazione: dopo tale periodo se arriva la richiesta di pagamento della sanzione, il contravventore può presentare ricorso facendo valere la prescrizione intervenuta (che non può essere rilevata d’ufficio ma solo opposta dalla parte interessata).
Però il codice civile stabilisce che in certi casi lo scorrimento della prescrizione si interrompe dopo il verificarsi di certi atti o comportamenti, che mostrano la volontà di voler pretendere la soddisfazione del credito, annullando interamente il periodo trascorso ed iniziando a farlo decorrere da capo.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. civ. I, n. 4238 del 2 maggio 1994, "in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione ritualmente notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il contravventore della infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare condizioni di ridotto pagamento, vale a costituire in mora il debitore e pertanto è idoneo a norma dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ., a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute."
Come si rileva anche dalla sentenza succitata la notifica del verbale di infrazione al codice della strada è atto che interrompe la prescrizione, facendola ripartire daccapo, sia essa effettuata al contravventore che ad ogni altro responsabile in solido (non solo quindi a chi era alla guida ma anche al proprietario, se diverso dal guidatore).
Anche la successiva notificazione della cartella esattoriale da parte dell’ente incaricato dell’esazione interrompe la prescrizione.
Se poi il responsabile della contravvenzione od un coobbligato solidale presenta ricorso in via amministrativa al prefett o in via giudiziaria al pretore, la prescrizione resta interrotta fino a quando non sia giunta al contravventore la notifica della decisione amministrativa o sia diventata definitiva la sentenza del giudice: dal quel momento ricominciano a decorrere i 5 anni previsti dalla legge.
Per concludere, occorre verificare che:
1 - la notifica della sanzione sia stata regolarmente comunicata entro 150 giorni dall’infrazione commessa, termine ultimo per tale comunicazione; è da ricordare che la notifica si intende validamente effettuata se spedita per posta raccomandata al domicilio risultante al PRA. Se ciò non è avvenuto si dovrà eccepire l’irregolarità di tale notifica;
2 - se fra la notifica del verbale e quella della cartella esattoriale sono trascorsi più di 5 anni, il lettore potrà eccepire il decorso della prescrizione e quindi non pagare la sanzione;
3 - se viceversa vi sono stati altri atti quali quelli sopra citati che riconfermavano la volontà delle parti di contestare la sanzione o del comune di riscuoterla, ogni volta la prescrizione ripartiva da capo ed è solo il lettore in grado di stabilire se l’ultimo atto notificatogli è o no antecedente ai 5 anni.
[ Modificato da Tod 15.05.2010 - 21:11 ]
L'importante è provarci...