# 34 ≡ Re: [OT] Gomme auto - vibrazioni sterzo
OT
Stufo76,
Citazione:
online
mi permetto una integrazione da blasting.news
(LinkaggiO)Citazione:
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 14 giugno e le maggiori garanzie del consumatore riguarderanno la trasparenza nelle informazione, i diritti di recesso, la consegna e modalità di pagamento.
Si precisa che la normativa ha come oggetto gli acquisti effettuati ad esempio, tramite posta elettronica, cellulari, tablet o che comunque vengono effettuati presso le proprie abitazione, luoghi di lavori cioè fuori dai locali commerciali.
A fronte della nuova normativa il venditore sarà obbligato a fornire le maggiori informazioni possibili, in maniera chiara ed esaustiva, prima della conclusione dell'affare. L'informazione dovrà avere ad oggetto, le caratteristiche del bene, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, l'identità e l'indirizzo del venditore oltre ad eventuali costi aggiuntivi per spedizione, consegna, imposte. Inoltre il consumatore dovrà essere informato sul suo diritto di recesso e sulle modalità di esercitarlo.
Seconda novità della legge è il diritto di ripensamento che l'acquirente può far valere anche dopo aver firmato il contratto e senza alcuna penalità.
Il termine per poter avvalersi di tale diritto arriverà a 14 giorni ( non più 10 come attualmente previsto) che decorrono dal momento del recapito della merce presso il consumatore. In caso di mancata informazione al cliente, il recesso potrà essere esercitato fino ad un anno (oggi sono 60 giorni dalla conclusione del contratto e 90 gg dalla consegna).
Il consumatore potrà restituire il bene anche qualora lo stesso sia deteriorato, rispondendo eventualmente solo per la diminuzione del valore del bene custodito.
Viene bandita la possibilità di applicare tariffe superiori qualora l'acquirente non paghi in contanti, bensì con carte di credito, bancomat o altra modalità di pagamento.
Viene ridotto a 14 giorni (oggi 30 giorni) il termine di cui dispone il venditore, in caso di ripensamento dell'acquirente, per la restituzione del prezzo già corrisposto.
Per quanto riguarda la consegna, si evidenzia che la responsabilità in merito all'avvenuto recapito del bene in buono stato, grava sul venditore e non sullo spedizioniere; inoltre in caso di mancata consegna entro 30 giorni dal termine concordato tra le parti, il consumatore potrà chiedere l'annullamento del contratto nonché il risarcimento del danno.
Di rilievo è infine la necessità di una conferma scritta delle offerte accettate telefonicamente, al fine di contrastare le attivazioni di servizi non richiesti: non sarà dunque sufficiente il consenso verbale.
La nuova normativa si applica alle transazioni che abbiano un valore superiore ai 50 euro.
A vigilare sul rispetto della normativa sarà l'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che potrà applicare sanzioni a carico dei venditori che assumeranno comportamenti scorretti in violazione degli obblighi imposti.
... La seconda birra e' la conferma di bevuta ...