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     ≡  un cane da capire , un padrone da strozzare...


  
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wale21
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# 11 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»30.05.10 - 00:06
Alexpaper,
Citazione:

Comunque esiste la legge:
Art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).
Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità

Art.844 C.C. - Immissioni - "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Gli animali avranno anche i loro sacrosanti diritti, ma gli umani forse hanno anche la Legge dalla loro parte. Quindi, se non ti fidi del poliziotto locale, chiama la PS o i CC e se ti dicono qualcosa, cita loro questi articoli.




buono a sapersi ;-) grazie..
la vita è bella....molto di più di una curva mozzafiato :-)

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JacopoNH3
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# 12 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»30.05.10 - 07:45
Alexpaper,
Citazione:

Art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Dipende....



Giudice di pace da' torto a pensionato esasperato da rumore (Fonte: ANSA)
Trento - Abbaiare è un 'diritto esistenziale' dei cani.
Con questa motivazione un giudice di pace di Rovereto ha respinto il ricorso di un pensionato. L'uomo, esasperato dal continuo abbaiare dei due dobermann dei vicini, aveva chiesto un risarcimento danni, rigettato dal giudice. La sentenza, inoltre, ha definito strumento 'lesivo dei diritti dell'animale' il collare anti-abbaio, uno strumento a pile che emette suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia e lo costringe ad abbassare il volume. - 11 agosto 2006



Corte di Cassazione Sentenza 5 novembre 2007, n. 40502

In relazione alla contestazione di cui al capo A, si osserva che l’art. 659 c.p. presuppone che l’attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità è costante nel ritenere che "Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. (In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini)." (Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto (nella specie, la parte civile Barresi Franca) non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

Quanto alla ipotesi di cui al capo B, l’art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2). Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate. Anche tale contestazione non trova riscontro nel caso di specie.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.


Cassazione n.1394 del 6-3-2000:
«Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».


Sentenza Trapani
La giurisprudenza ha sempre affermato e confermato che se il cane abbaia, disturbando così il quieto vivere dei vicini, il torto ricade sul padrone che non ha saputo impedire al fido compagno di «parlare» secondo natura. Da ieri non è più così. Il giudice Franco Messina, con una sentenza che avvicina la legge alla logica umana, ha assolto con formula piena un uomo imputato proprio di questi fatti. Nell'ottobre del 2000, Cristoforo Basiricò, 40 anni, riparatore di elettrodomestici, custodiva due cagnolini in un piccolo giardino su cui si affacciava il suo appartamento, in via Capuana, una traversa di Via Fardella. Ogni tanto, i due cagnolini abbaiavano e questo infastidiva i vicini, uno in particolare, Antonino Catalano, che denunciò Basiricò. Dopo un anno e mezzo, la sentenza: non si può impedire ad un cane di abbaiare. Anche il pm aveva chiesto l'assoluzione di Basiricò. E così, una volta tanto giudice, pm e difesa sono stati concordi. Scontento il querelante, al quale non resta che comprare una buona scorta di tappi per le orecchie. Oppure traslocare

Sentenza Lecco
ABBADIA LARIANA (Lecco) - Teddy, un cagnolino marrone, potrà continuare ad abbaiare. Il giudice del Tribunale di Lecco ha assolto il suo proprietario, Francesco Comini, querelato dal vicino di casa, Giuseppe Leone, pediatra. La stessa cosa è accaduta tre anni fa: allora, a mettere sotto accusa cane e padrone era stato un altro vicino di casa che aveva chiesto l’intervento dei vigili urbani. Ieri, come nel 2001, Patrizia Guglielmana, legale di Comini, ha convinto il giudice utilizzando una sentenza della Cassazione in base alla quale c’è disturbo della quiete pubblica quando ad abbaiare sono più cani, non uno soltanto. Il medico, secondo quando riferito nell’udienza di ieri in tribunale, non riusciva a chiudere occhio proprio a causa dei continui guaiti del bastardino. Aveva perciò querelato il proprietario del cane. Il giudice, però, ha deciso di assolvere il proprietario dell’animale. E così per la seconda volta in meno di quattro anni, Teddy ha avuto la meglio sui vicini di casa.
A. Pa., da www.corrieredellasera.it, 14 gennaio 2004, segnalato da: Federica


Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
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# 13 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»30.05.10 - 10:30
JacopoNH3,
inutile che mi metti le sentenze "pro", anche perchè posso benissimo aprire il mio archivio e trovarne molte di più "contro".

Dipende, dipende sempre da chi si ha davanti, da cosa si chiede, dalle motiviazioni ecc. ecc.
Sei io chiedo (come nel primo caso) il collare "antiabbaio", è come chiedere una tortura, ovvio che un giudice mi da torto.
Se io chiedo semplicemente che il padrone dei cani chiuda gli stessi in casa quando fanno casino, e non che se ne sbatta altamente di tutti gli altri vicini, è un altro discorso ;-)

Io sarei del parere di parlare con il padrone dei cani e sentire cosa risponde, poi agirei di conseguenza.

Abbiamo tutti dei diritti e credo che sia il caso di farli valere, se no poi non stiamo qui a lamentarci a dire "questa è l'itaglia..."
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# 14 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»30.05.10 - 10:49
Alexpaper,
Citazione:

Io sarei del parere di parlare con il padrone dei cani e sentire cosa risponde, poi agirei di conseguenza.


Su questo siamo perfettamente d'accordo.

Quello che volevo sottolineare è come l'imbarcarsi in un'avventura giuridica per "il solo abbaiare" sia di difficile gestione, ovviamente meglio se si riesce trovare un'intesa con i proprietari dei cani, ma se, come sembra nel caso specifico, fosse inutile è probabilmente preferibile e più gestibile verificare se gli animali soffrono carenze da parte dei padroni che appellarsi ad una normativa sulla quale la Cassazione ha più volte sentenziato.
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# 15 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»30.05.10 - 21:43
Cani che abbaiano ad ogni ora ... gatti che ca+++ano davanti al mio portone ...
Ma gli essere umani non hanno più diritti ?

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# 16 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»31.05.10 - 11:59
alexp.... e jaco..... avete fatto osservazioni molto interessanti.....
io non ho la più pallida intenzione, per il momento ,di imbarcarmi in un'avventura giuridica....
tengo conto delle vostre osservazioni e prima di agire lo farò presente al padrone...che ormai tanto per dirla tutta il personaggio in questione è pure mio parente alla lontana... :-x ....
vabbè 8-)
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# 17 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»31.05.10 - 13:42
wale21,
Citazione:

parente alla lontana...

com'è il detto? Parenti - Serpenti :-P

secondo me puoi prima parlargli, vedi come va. Se non sortisci alcun effetto, beh... videocamera e ore ed ore di riprese dove dimostri che i cani fanno casino e sono soli tutto il giorno...
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# 18 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»31.05.10 - 13:45
Paper, io non vorrei mai essere la tua vicina di casa!!
Il problema dell'andare più veloci della luce è la prolunga

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# 19 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»31.05.10 - 13:47
Fefe,
ma perchè? io sono talmente tollerante che i gatti della mia vicina di casa passano dal balcone e mi entrano in casa. L'hanno fatto anche quando avevo i 18 volatili in gabbia, moglie incinta, che oltretutto ha una grave allergia ai gatti!
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# 20 ≡ Re: un cane da capire , un padrone da strozzare...
»31.05.10 - 14:40
Alexpaper,
Citazione:

avevo i 18 volatili in gabbia


Pensa quanto è tollerante la tua vicina 18 volatili starnazzanti, sai che goduria!
Il problema dell'andare più veloci della luce è la prolunga

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