Ri-ciao:
oggi non voglia di lavorare
quindi ho fatto una ricerca in rete sulla
modifiche che prevedono la confisca del motoveicolo in particolari casi,
cercando di capire quali sono questi casi.
DISCLAIMER: premetto che non ho competenza giuridica specifica (a meno che si
consideri tale avere una moglie avvocato...), quindi prendete quanto segue con
le pinze..
Quello che ci ho capito io (vedi disclaimer):
Oltre al sequestro ci sara' la confisca del mezzo nei seguenti casi:
o circolazione con piu' persone di quelle ammesse dalla carta di circolazione
o superamente carico complessivo
o guida con mani/braccia/gambe non libere di muoversi (vedi testo art 170 comma 1 di seguito)
o seduta non corretta \nota{che vorra' di' ???}
o guida senza mani
NB guida con una mano e' consentita per "opportune manovre o segnalazioni"
\note{dito medio a sardomobile e' considerata segnalazione opportuna???
NdR}
o mono
o trainare o farsi trainare
o trasporto oggetti non solidamente assicurati o troppo sporgenti (50 cm)
o mancato uso casco
o casco non allacciato
o casco non omologato
o circolazione con mezzo sottoposto a sequestro
Qui di seguito ci sono gli stralci della legge di modifica insieme agli
articoli/commi che vengono modificati, cosi' se potete vedere il testo
originale.
Commenti, correzioni, segnalazione, birre e fiaschi di vino sono graditissimi!
Boltz
LEGGE 17 agosto 2005, n.168 (allegato 1)
...
c) all'articolo 213 \note{del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modifiche -NdR-}
...
2)
...
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In
queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve
disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili";
...
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo"".
...
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Questi sono gli estratti degli articoli modificati:
NB non sono sicuro al 100% che questa sia l'ultima versione!!!
(testo preso da
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/codice.htm )
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Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
...
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione.
...
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore
ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
254.030 a lire 1.016.140.
Art. 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in
caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
[2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per
l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.] (1)
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(1) art. 3, c. 10, let. -a), Legge 214/2003
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3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
NOTE OPERATIVE: la legge di conversione 214/2003 ha così modificato il testo
del presente articolo.
Le disposizioni del nuovo comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004
sostituendo automaticamte il comma 2 attualmente in vigore
Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventualii passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del
casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del
veicolo in un deposito autorizzato. (3) ---------
(3) art. 4, c. 2 quater, Legge 214/2003