BanditMaster
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# 4 ≡ Re: Termine disdetta
Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell'assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio ha la possibilità di inviare disdetta mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di "tolleranza" di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
Nel caso in cui l'aumento tariffario - derivante dall'applicazione del malus - sia superiore al tasso programmato d'inflazione (per il 2005 è l'1,6%) la disdetta potrà in ogni caso essere inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto. Il superamento di tale scadenza viene interpretato dall'impresa come tacito rinnovo. Nel caso in cui le condizioni prevedano, come modalità di comunicazione dell'adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all'assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione. In assenza di comunicazione il contratto si risolve alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Social network?
Ma va a ca..re