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/  Indice forum » Tutti in sella » Forum Sicurezza » Quesiti legali e assicurativi

     ≡  Termine disdetta


  
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Bandito
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SNAIL62
Messaggi: 2805
Iscritto dal: 19/6/2003
Da: Gambettola (Fc)
# 1 ≡ Termine disdetta
»06.01.07 - 11:12
Il 20 di febbraio scadrà l' assicurazione del mio B 1.2. Vorrei approfittarne per non rinnovare più la polizza e cambiare compagnia assicurativa cercando qualcosa di più risparmioso, visto che qualche bandito spende meno del sottoscritto (222 €).
E' obbligatoria la disdetta? In questo caso qual'è il termine minimo per informare la compagnia della ns decisione ?
:bye: da :

Snail62

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boltz
Messaggi: 7400
Iscritto dal: 2/8/2005
Da: Padova
Su: B12sacs
# 2 ≡ Re: Termine disdetta
»06.01.07 - 11:56
Dipende dall'assicurazione: di solito quelle telefoniche non hanno il rinnovo automatico (e quindi non devi fare niente), le altre dipende. Nel secondo caso il termine puo' essere di 30 o 60 giorni.
In ogni caso e' sicuramente scritto sul contratto, sia se c'e' rinnovo automatico sia l'eventuale termine per la disdetta.
Mi pare di ricordare che se l'importo aumenta di piu' di un tot, allora puoi cambiare assicurazione anche senza dare disdetta qualunque sia il contratto.
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Fefo
Messaggi: 324
Iscritto dal: 24/11/2006
Da: Firenze
# 3 ≡ Re: Termine disdetta
»06.01.07 - 17:44
222 euro annui?
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MinaVagante
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Iscritto dal: 5/1/2004
Da: tra la Lomellina e il Monferrato
Su: Fierobecco, Sky (Fru-Fru), Silver
# 4 ≡ Re: Termine disdetta
»06.01.07 - 18:09
Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell'assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio ha la possibilità di inviare disdetta mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di "tolleranza" di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.

Nel caso in cui l'aumento tariffario - derivante dall'applicazione del malus - sia superiore al tasso programmato d'inflazione (per il 2005 è l'1,6%) la disdetta potrà in ogni caso essere inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto. Il superamento di tale scadenza viene interpretato dall'impresa come tacito rinnovo. Nel caso in cui le condizioni prevedano, come modalità di comunicazione dell'adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all'assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione. In assenza di comunicazione il contratto si risolve alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Social network?
Ma va a ca..re

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