# 1 ≡ Sulla taratura delle apparecchiature elettroniche di rilevaz
oggi mi sono imbattutto in
QuestOArticolO (sito asaps) rigurdante la " taratura delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità " ...
da inniorante vorrei chiedere un paio di cosette se c'e' qualcuno di piu' esperto/pratico ...
1.
Citazione:
affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.
vuol dire che le apparecchiature di rilavazione di velocita' usate non ricadono sotto "il dominio" dei normali mezzi di misura ...
2.
Citazione:
prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso,
l'affidabilita legale/tecnica della misurazione e' affidata all'autodiagnosi (il controllore controlla se stesso) ...
3.
Citazione:
nessuna disposizione normativa, nazionale o comunitaria, impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità, per le quali è prevista la sola omologazione;
una volta uscito di fabbrica e' perfetto e l'omologazione e' "eterna" ... (altrimenti vedi "2.")
ho capito bene ?
... La seconda birra e' la conferma di bevuta ...