# 1 ≡ Pagare in Italia multe prese all'estero
Ho incrociato un articolo riguardante le eventuali multe prese all'estero (da sicurauto.it
LinkaggiO)
di cui riporto :
Citazione:
... MULTE ALL’ESTERO: LA PROCEDURA
Cerchiamo di capire bene la procedura. In caso di multa presa all’estero senza contestazione immediata, il comando di polizia da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione contatta il Punto di Contatto Nazionale (in Italia è il Centro elaborazione dati della Motorizzazione) per risalire, tramite il numero di targa, al nome del proprietario del veicolo sanzionato. Una volta acquisite le generalità, l’autorità di polizia comunica al (presunto) trasgressore gli estremi della multa, riportando nella lingua del paese destinatario tutti i dettagli dell’infrazione. Attenzione: la comunicazione può avvenire anche con posta ordinaria, e non obbligatoriamente con raccomandata, se la legge dello Stato in cui è avvenuta l’infrazione lo prevede. ...
Citazione:
Dopo aver ricevuto la multa a casa, il destinatario ha due possibilità. Pagare la sanzione secondo le modalità riportate nell’avviso (di solito il pagamento è online con carta di credito). Oppure fare opposizione, indicandone chiaramente i motivi in un apposito modulo da rispedire al mittente. Se i motivi risultano validi, il procedimento si chiude e la multa viene annullata. Altrimenti, in caso di risposta negativa, la multa si deve pagare. Se il trasgressore (a questo punto non più presunto) decide di fare comunque lo gnorri, l’autorità giudiziaria del Paese in cui si è verificata l’infrazione può inviare il relativo fascicolo alla Corte d’Appello italiana competente, che dà il via alla procedura esecutiva di riscossione (e l’incasso, salvo accordi diversi, va all’erario italiano). In alternativa può lasciare in sospeso la sanzione e applicarla soltanto se il trasgressore ritorna nel Paese. Riservandosi in questo caso di infliggergli misure accessorie anche molto severe.
Citazione:
... Il sistema d’interscambio tra i Paesi dell’UE dei dati d’immatricolazione dei veicoli è previsto solo in caso di otto specifiche infrazioni stradali. Questo vuol dire che in tutti gli altri casi non si può trasmettere la multa nella nazione del presunto violatore. Le infrazioni previste sono: eccesso di velocità; mancato utilizzo della cintura di sicurezza o del dispositivo per i bambini; mancato arresto al semaforo rosso o altro segnale di stop; guida in stato di ebbrezza; guida sotto influenza di sostanze stupefacenti; mancato utilizzo del casco protettivo (per le moto); circolazione su corsia vietata; uso del cellulare o altri dispositivi durante la guida. Ricordiamo infine che la direttiva Cross Border non contempla sanzioni aggiuntive come la decurtazione dei punti o la sospensione della patente. E inoltre non è valida in Svizzera, paese che non ha aderito al principio di reciprocità sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. ...
... La seconda birra e' la conferma di bevuta ...