# 16 ≡ Carrello porta moto, multa dovunque
NatZan,
Citazione:
ovviamente non devi superare il limite di peso, questo è ovvio... mentre la definizione di trasporto promiscuo è stato abolito nel 1988
Non devi superare: il peso totale, il peso per asse, e, nel caso PROMISCUO, un certo rapporto di peso tra persone e cose. Inoltre (copio incollo dal tuo articolo, leggere bene):
NOTA: Tutto questo, però, avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27).
Si precisa però che: la Direttiva n°98/14/CE non ha imposto l’obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell’articolo 54 comma 1° lettera "C" del Codice della Strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.
Al tempo stesso ha precisato che: i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
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