# 1 ≡ Multe: il pagamento della sanzione ridotta come ficta confes
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Citazione:
...Con l’articolo 204-bis, comma primo del codice della strada, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, viene introdotto nel nostro ordinamento un curioso limite alla possibilità, pur costituzionalmente garantita, di ricorrere all’autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Tale disposizione, che riproduce specularmente la norma del novellato articolo 203, comma primo, prevista per il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, (unica differenza sui termini che per quello indirizzato al Prefetto è di sessanta giorni mentre quello al Giudice di Pace è stato ridotta a trenta), oltre che porre seri dubbi di legittimità costituzionale, si presta ad interessanti spunti interpretativi....
...L’avvenuta adozione da parte del legislatore della seconda soluzione, a ben riflettere, può portare a situazioni paradossali, dovendo ammettere la natura indifferenziata del comportamento ante processum del contravvenzionato, qualunque esso sia: infatti, se egli paga la sanzione in misura ridotta, non può più proporre ricorso; se non la paga (comportamento anch’esso valutabile?), ma lascia decorrere i termini per l’impugnazione, è parimenti privato della possibilità di adire il giudice.
La differenza è che nel secondo caso resta integra la facoltà, sussistendone i presupposti, di impugnare i provvedimenti successivi, siano essi di fonte prefettizia che di natura esattoriale, mentre chi ha pagato anche solo per evitare che il verbale divenga titolo esecutivo per il pagamento della somma pari alla metà del massimo edittale (ciò a norma dell’articolo 203, comma terzo del codice della strada ) non si vede riconosciuta alcun tipo di tutela. ...
... La seconda birra e' la conferma di bevuta ...